Glossario dei termini

Un glossario è sempre necessario per delineare i confini in cui si muove un’analisi, una ricerca, un’inchiesta. Il glossario pone le basi della trasparenza delle informazioni e della chiarezza, soprattutto su termini usati dai media spesso in modo approssimativo e quindi a rischio di pesanti confusioni.

Il richiedente asilo

Si configura come richiedente asilo colui che è al di fuori dei confini del proprio paese e presenta, in un altro Stato, una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Tale iter concede un permesso di soggiorno regolare per motivi di domanda di asilo che scade con lo scadere dell’iter stesso.

Il rifugiato

Si configura come rifugiato la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951, cioè a colui che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le suo opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

Il beneficiario di protezione sussidiaria

Si configura come beneficiario di protezione sussidiaria colui che pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio, nel paese di provenienza, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile alla scadenza.

Il beneficiario di protezione umanitaria

Si configura come beneficiario di protezione umanitaria colui che pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario e quindi gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno con la durata di un anno. Tale riconoscimento è rilasciato dalle questure su proposta delle commissioni territoriali.

Sfollato

Si configura come sfollato la persona o il gruppo di persone che sono state costrette a fuggire dal proprio luogo di residenza abituale, soprattutto in seguito a situazioni di conflitto armato, di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri umanitari e ambientali e che non hanno attraversato confini internazionali. In inglese il follato è definito internally displaced persons (Idps).

Rimpatriato

Si configura come rimpatriato colui che, titolare di una protezione internazionale, decide spontaneamente di fare ritorno nel paese di provenienza. Secondo la convenzione dell’organizzazione dell’unità africana (OUA) il paese di asilo deve adottare le misure appropriate per porre in essere le condizioni di sicurezza per il ritorno del rifugiato. Nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la sua volontà.

I casi soggetti al Regolamento Dublino

Si configurano come casi soggetti alla procedura Dublino le sospensioni degli esami delle domande di asilo di coloro che avendo fatto domanda di asilo in un paese dell’area Schengen, senza averne il diritto legittimo, vengono reputati di competenza di un altro paese di detta area secondo il testo del regolamento Dublino II. Una volta determinata la natura Dublino il richiedente viene trasferito nel paese competente.

Il migrante irregolare

Un migrante irregolare, comunemente definito come clandestino, è colui che:
a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera nazionali;
b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso;
c) benché oggetto di un provvedimento di allontanamento non ha lasciato il territorio del paese che ha decretato il provvedimento stesso.

L’apolide

Un apolide è colui che non possiede la cittadinanza di nessuno stato. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancata acquisizione contestuale di una nuova.
Le ragioni possono essere:
a) annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro;
b) perdita di privilegi acquisiti in precedenza – come per esempio la cittadinanza acquisita tramite matrimonio;
c) rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Commissione territoriale

Per commissione territoriale si intende un organismo, nominato con decreto dal presidente del Consiglio dei ministri, composto da quattro membri (un rappresentante della prefettura con funzione di presidente, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell’Unhcr) che ha il ruolo di esaminare, valutare e decidere circa le domande di asilo presentate presso le questure italiane. Lo strumento utilizzato per tali valutazioni è l’audizione cioè un colloquio personale fra i membri della commissione e il richiedente asilo. La commissione a seguito dell’audizione può decidere di: a) riconoscere lo status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria b) non riconoscere tali status e quindi rigettare la domanda per manifesta infondatezza.

SPRAR

SPRAR è l’acronimo per Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Creato nel 2001 sulla base di un progetto del Programma nazionale asilo (Pna) è un sistema formato dagli enti locali italiani che mettono a disposizione una serie di servizi legati all’accoglienza, all’integrazione e alla protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Il fine del sistema è infatti quello di garantire un percorso di accoglienza integrata: il superamento della semplice distribuzione di vitto e alloggio per il raggiungimento della costruzione di percorsi individuali di inserimento socio economico.

Unhcr e Unrwa

Con questi due acronimi ci si riferisce a due agenzie delle Nazioni Unite che lavorano rispettivamente per i rifugiati. La prima ha un taglio più ampio, è infatti l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Fu creata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto, incominciò ad operare il 1° gennaio 1951. La seconda è l’agenzia delle Nazioni Unite creata specificatamente per i rifugiati palestinesi nel 1948 (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Agenzia per il soccorso e l’occupazione).

Frontex

Frontex è il nome dell’agenzia europea per il coordinamento della cooperazione fra i paesi membri in tema di sicurezza delle frontiere. Questa agenzia, diventata operativa nel 2005 con sede a Varsavia, è il risultato di un compromesso tra i detentori della comunitarizzazione della sorveglianza delle frontiere esterne e gli Stati membri, preoccupati di conservare le proprie prerogative sovrane in questo ambito. Infatti il consiglio di amministrazione di Frontex è composto da un rappresentante di ciascun Stato membro e da due rappresentanti della Commissione Europea. Le attribuzioni di Frontex sono molteplici, la più mediatizzata è il coordinamento delle operazioni di controllo della frontiera esterna dell’UE nei punti ritenuti particolarmente “a rischio” in termini di migrazione.

  Ultimo aggiornamento Sabato, 24 Settembre 2011 18:27  
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La titolarità dei diritti sociali dei richiedenti e titolari di protezione internazionale | Migranti Torino 20-12-2011, 10:28

[...] la struttura di accoglienza il D.Lgs 25/08 prevede che il Questore disponga l’invio in un CARA se ricorrono le specifiche ipotesi di accoglienza o dispone il trattenimento in un CIE. Il suddetto [...]

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