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Legge 47 e tutori, le novità di fine legislatura

Un decreto legislativo approvato a dicembre e appena uscito in Gazzetta Ufficiale ha modificato la normativa sui tutori volontari sotto tre aspetti: il numero massimo di MSNA sotto tutela di un singolo tutore volontario, i nuovi compiti di monitoraggio del Garante per l’infanzia e la nomina del tutore, che viene assegnata al Tribunale per i minorenni. Ma intanto, «al tutore mancano ancora concrete misure di supporto». 

Foto Garante infanzia 2017.

Legge 47/2017, si cambia (qualcosa): il decreto legislativo (DLgs) n. 220/2017 del 22 dicembre 2017  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio e approvato alla fine della legislatura ha modificato l’art. 11 delle legge per i minori accompagnati, quello che disciplina la figura del tutore volontario.

Tre per uno

Da un solo minore tutelabile per tutore (salvo il caso di più fratelli e sorelle, l’unica eccezione prevista dal vecchio testo) si passa a un «massimo di tre» minori, con un’ulteriore aggiunta: «… salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni».

Nuovo incarico, inoltre, per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che d’ora in poi avrà il compito di monitorare l’attuazione della normativa sui tutori dei MSNA con la collaborazione dei Garanti regionali e delle Province autonome, i quali, ogni due mesi, dovranno presentare al Garante nazionale una relazione sulle attività realizzate.

Infine il DLgs 220, modificando l’art. 19 del DLgs 142/2015, attribuisce al Tribunale per i minorenni anziché al giudice tutelare il potere di nominare il tutore, «ciò al fine – come ha informato una nota di Palazzo Chigi – di evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, ossia quello del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce un’inutile complicazione procedimentale».

“… Però mancano ancora incentivi”

Si è detta soddisfatta per il decreto la Garante nazionale per l’infanzia Filomena Albano, che si era già espressa a favore del passaggio della nomina dei tutori ai Tribunali per i minori.

«Tuttavia – osserva la Garante – restano ancora aperte diverse altre questioni. Mi riferisco alla necessità di prevedere quanto prima misure concrete di supporto al tutore nello svolgimento dei compiti che gli vengono affidati, introducendo la possibilità di ricevere copertura assicurativa, di beneficiare di permessi di lavoro e di poter ottenere un rimborso delle spese vive sostenute. Il rischio è che, in assenza di un intervento del legislatore in tal senso, tante persone, pur animate da spirito di solidarietà e partecipazione, non si sentano sufficientemente incentivate a farsi avanti».

Allegato

Il nuovo art. 11 della legge 47/2017 (fonte Garante nazionale infanzia, gennaio 2018)

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