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 I rifugiati politici, una volta riconosciuti come tali, hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani per quanto riguarda la salute come in altri campi della vita sociale. Così infatti recita l’articolo 24 della Convenzione di Ginevra sottoscritta anche dall’Italia: “Gli Stati contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: (…) maternità, malattie, invalidità…”. E’ una norma cristallina che pure trova difficoltà nel momento in cui diventa pratica concreta. Un esempio è l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale che dovrebbe essere garantito ai richiedenti asilo, ai rifugiati politici e titolari di protezione internazionale. Eppure questo diritto si scontra con concetti burocratici quali certificato di residenza, reddito, esenzione dal ticket…

“Il decreto legislativo del 5 aprile 2011,– spiega l’avvocato Manuela Del Savio che si occupa di stranieri presso la Regione Piemonte – ha garantito l’iscrizione al Servizio Sanitario dei titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari giunti in Italia in seguito ai fatti di Egitto, Tunisia e Libia. A queste persone spetta anche l’esenzione dal ticket. Da un punto di vista burocratico è sufficiente che abbiano il codice fiscale. Nelle settimane di massimo afflusso un accordo tra Prefettura, Agenzie delle Entrate e Regione Piemonte ha permesso l’attivazione di uno sportello specifico in grado di fornire il codice fiscale in tempi brevi a queste persone”. Inoltre il decreto permette di superare anche un altro problema, quello della residenza, una questione che riguarda anche i rifugiati presenti sul territorio da prima dell’emergenza nordafricana. Il certificato di residenza è necessario per ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario. E’ fin troppo evidente che molti rifugiati non hanno la possibilità di dimostrare una propria residenza certa sul territorio. “L’attuale situazione d’emergenza così decretata – continua Manuela Del Savio – permette che venga riconosciuta come residenza quella temporanea presso la struttura nella quale i titolari di una qualche forma di protezione internazionale sono ospitati”. Con il finire dello “stato di emergenza”, però, tale opportunità svanirà, i posti presso i centri di accoglienza diminuiranno drasticamente e in molti si ritroveranno a fare i conti con un ostacolo burocratico che alla fine impedisce loro di accedere a un diritto riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra e dalle leggi italiane ed europee. D’altra parte anche oggi c’è, a Torino, ancora un gruppo di rifugiati politici, giunto in Città precedentemente alle rivolte nordafricane, che vive in stabili occupati e che proprio per questo motivo non è detto che sia iscritto al servizio sanitario. Questa mancata possibilità li porta a rivolgersi solo alla rete dei centri ISI (Informazione Salute Immigrati) previsti però per fornire una copertura sanitaria di base ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

I problemi legati alla salute di rifugiati politici e titolari di protezione internazionale non sono solo di natura burocratica. Luisa Mondo, epidemiologa, referente regionale del GRIS, Gruppo migranti salute e che da anni si occupa di immigrazione e salute spiega “la sensazione è che alcune situazioni di ospitalità previste dal sistema emergenziale in atto, non rispettino pienamente, in tema di salute, la convenzione che le istituisce. Il dubbio, per esempio, è che siano molto sottovalutate le malattie psicosomatiche che in persone che hanno subito traumi fisici, ma anche psicologici così devastanti, devono essere prese in considerazione”. D’altra parte è bene ricordare che una direttiva europea del dicembre 2011 (che l’Italia ha tempo di recepire fino al dicembre 2013) impone l’obbligo agli Stati membri di fornire a rifugiati politici, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale il necessario trattamento dei disturbi psichici.

“ A volte – spiega ancora Luisa Mondo – possono essere importanti anche i particolari. Bisogna che ci sia un accordo con i medici di base perché, come criterio di scelta, ci sia oltre che il nome e l’indirizzo del medico, anche l’indicazione delle lingue conosciute, un’informazione che non deve essere considerata una sorta di autopromozione del dottore, ma soltanto un elemento utile per gli stranieri e in particolare i rifugiati politici”.

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IL DIRITTO D’ASILO - REPORT 2020

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