A febbraio è stata diffusa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – una circolare avente il compito di dipanare la complicata matassa delle tempistiche dell’accoglienza nei CAS (centri di accoglienza straordinaria).
Per quanto tempo un richiedente asilo può restare nelle strutture dell’emergenza? E nel caso venga diniegato e diventi un ricorrente può continuare a usufruire dell’accoglienza? Queste e molte altre domande hanno attraversato l’Italia da nord a sud, soffermandosi nelle diverse Prefetture che non potevano dare una risposta univoca perché, come spesso nel nostro paese, non c’era una chiarezza di fondo mancando un testo di legge specifico. E su questa mancanza molte persone hanno pagato anche con l’allontanamento dai centri.
La circolare, datata 20 febbraio 2015, affronta finalmente il tema del diritto dei ricorrenti a restare nelle strutture dell’accoglienza e la conclusione, contenuta nel penultimo capoverso della terza pagina, è chiarissima nel confermare il diritto di accesso all’accoglienza ai ricorrenti che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.
La circolare affronta anche il tema dell’accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale dove sembra trovare conferma che anche nei CAS (come nello SPRAR) i beneficiari di protezione debbono poter usufruire di un’accoglienza successiva al riconoscimento di non meno di sei mesi finalizzata a supportare percorsi di integrazione sociale.
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