I rifugiati politici, una volta riconosciuti come tali, hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani per quanto riguarda la salute come in altri campi della vita sociale. Così infatti recita l’articolo 24 della Convenzione di Ginevra sottoscritta anche dall’Italia: “Gli Stati contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: (…) maternità, malattie, invalidità…”. E’ una norma cristallina che pure trova difficoltà nel momento in cui diventa pratica concreta. Un esempio è l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale che dovrebbe essere garantito ai richiedenti asilo, ai rifugiati politici e titolari di protezione internazionale. Eppure questo diritto si scontra con concetti burocratici quali certificato di residenza, reddito, esenzione dal ticket… “Il decreto legislativo del 5 aprile 2011,– spiega l’avvocato Manuela Del Savio che si occupa di stranieri presso la Regione Piemonte – ha garantito l’iscrizione al Servizio Sanitario dei titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari giunti in Italia in seguito ai fatti di Egitto, Tunisia e Libia. A queste persone spetta anche l’esenzione dal ticket. Da un punto di vista burocratico è sufficiente che abbiano il codice fiscale. Nelle settimane di massimo afflusso un accordo tra Prefettura, Agenzie delle Entrate e Regione Piemonte ha permesso l’attivazione di uno sportello specifico in grado di fornire il codice fiscale in tempi brevi a queste persone”. Inoltre il decreto permette di superare anche un altro problema, quello della residenza, una questione che riguarda anche i rifugiati presenti sul territorio