In una prima nota giuridica sintetica i «principali profili di manifesta incostituzionalità» del decreto migranti e sicurezza individuati dall’associazione di studi giuridici sull’immigrazione. Per l’ASGI il decreto è l’ultimo di una serie di provvedimenti e decisioni che non sono neanche capaci «di combattere i trafficanti di esseri umani».
«Con ogni evidenza e al di là della propaganda, i provvedimenti da ultimo assunti (di cui il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri è parte) non sono neanche idonei a combattere i trafficanti di esseri umani – i quali vivono della chiusura delle frontiere e della impossibilità di ingresso legale in Italia ed in Europa –, mentre se si vuole rafforzare il controllo di legalità sull’accoglienza dei richiedenti asilo, ciò non può farsi smantellando l’unico sistema unanimemente ritenuto degno di tale nome, ovvero lo SPRAR, a favore della pessima esperienza che complessivamente ci consegna l’analisi delle strutture straordinarie; l’incremento delle quali, fuori da ogni logica sistemica, non può che alimentare tensione sociale…».
Sul decreto legge approvato l’altroieri dal governo Conte è già arrivata da parte dell’ASGI una prima nota giuridica sintetica (v. nell’allegato a questa news). Titolo del documento: Decreto immigrazione e sicurezza: lampante la volontà di restringere i diritti e le libertà degli individui e di creare nuove forme di tensione sociale.
Per l’associazione di studi giuridici sono sette i «principali profili di manifesta
incostituzionalità» del decreto: 1) l’abrogazione dell’art. 5, co. 6 del Dlgs. 286/98 sulla protezione umanitaria; 2) il trattenimento dei richiedenti asilo per identificarli; 3) la previsione secondo cui, nelle ipotesi di indisponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, il giudice di pace possa autorizzare il temporaneo trattenimento dello straniero in strutture di polizia o presso uffici di frontiera; 4) l’ipotesi per cui il richiedente asilo sottoposto a procedimento penale per determinati reati debba vedersi sospeso il procedimento d’esame della sua domanda di protezione; 5) la previsione dell’abrogazione, di fatto, del sistema SPRAR per i richiedenti asilo e per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari; 6) la previsione volta ad eliminare il diritto all’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo (una «irragionevole discriminazione»); 7) le soluzioni in materia di cittadinanza «caratterizzate da elementi fortemente ideologici e inopportuni».
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