Roma. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sancito il diritto dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e della società civile di accedere alle strutture di trattenimento realizzate in Albania. Un importantissimo riconoscimento che va dalla parte della tutela dei diritti umani.
Ricordiamo che la Prefettura aveva negato l’accesso di ASGI motivando che “l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Questa motivazione è stata smontata pezzo per pezzo dal TAR. I giudici hanno ribadito la piena legittimazione statutaria di ASGI ad accedere ai luoghi di privazione della libertà e hanno scritto che l’accesso può essere differito, ma non impedito, e solo in presenza di rischi «concreti e specificamente motivati» per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rischi che, sottolinea la sentenza, «non possono sussistere a tempo indefinito».
La pronuncia del TAR ha un altro pregio che è quello di affermare l’accessibilità dei centri di trattenimento a soggetti anche diversi dagli enti associativi, che ne facciano motivata richiesta. I centri di trattenimento infatti devono essere accessibili anche a «soggetti diversi» che ne facciano «motivata richiesta». Un principio semplice che assume oggi un’importanza cruciale alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione nel giugno 2026, che annuncia il ricorso sistematico al trattenimento e al confinamento dei cittadini migranti.

















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