Un glossario è sempre necessario per delineare i confini in cui si muove un’analisi, una ricerca, un’inchiesta. Il glossario pone le basi della trasparenza delle informazioni e della chiarezza, soprattutto su termini usati dai media spesso in modo approssimativo e quindi a rischio di pesanti confusioni.
Indice
Generalità
Asilo
Forma di protezione riconosciuta da uno Stato sul suo territorio, fondata sui diritti del rifugiato riconosciuti a livello internazionale o nazionale e sul principio del non refoulement. È riconosciuto ad una persona che non è in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche.
Persecuzione
Insieme di atti compiuti nei confronti di una persona, riconducibili a motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, o il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo. Le forme che questi potrebbero assumere sono elencate dalla legge: atti di violenza fisica o psichica compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o posti in essere in maniera discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare un crimine o un reato; atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
Protezione internazionale
Nel contesto dell’Unione Europea comprende lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f) dell’art. 2 della Direttiva 2004/83/CE.
Nel contesto internazionale, fa riferimento alle azioni della comunità internazionale basate sul diritto internazionale e volte a tutelare i diritti fondamentali di una determinata categoria di persone, fuori dal proprio paese di origine, che non godono della protezione dei propri paesi.
Paese di transito
Paese interessato da flussi migratori di passaggio. Con l’espressione, si intende pertanto il paese (o i paesi) diverso da quello di origine attraversato da un migrante per arrivare al paese di destinazione.
Non-Refoulement
Principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere minacciate a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, della appartenenza a un gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. Il principio di non-refoulement è una norma di diritto internazionale consuetudinario ed è quindi vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dall’adesione alla Convenzione di Ginevra del 1951, che all’art. 33 contiene una definizione del suddetto principio.
Reinsediamento (programmi di)
I programmi di reinsediamento sono quelli attraverso cui gli Stati terzi accolgono sul proprio territorio rifugiati che non possono o non vogliono tornare nel proprio paese o che hanno necessità specifiche che non possono essere soddisfatte nel paese in cui hanno cercato protezione. Il reinsediamento appare pertanto uno strumento atto a fornire una soluzione durevole sicura e percorribile ai rifugiati e agli sfollati che vengono ammessi a beneficiare dei suddetti specifici programmi. L’implementazione del programma prevede un’attività coordinata intrapresa dallo Stato terzo, in collaborazione con l’UNHCR e altre organizzazioni non governative, che comprende specifiche azioni, a partire dall’identificazione dei rifugiati ammissibili al programma, la selezione, la fornitura di servizi come l’orientamento culturale, la formazione linguistica e professionale, misure volte a favorire l’accesso ad istruzione e lavoro, per favorire l’accoglienza e l’integrazione nel paese di destinazione.
Trattenimento
Forma di limitazione della libertà (personale) di movimento che, per la legge italiana, può essere attuata nei confronti del richiedente asilo/protezione internazionale, qualora si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra (6); ovvero sia stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall’art. 380, commi 1 e 2 c.p.p., o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento di minori da impiegare in attività illecite; infine qualora il richiedente sia già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Competente a disporre l’accoglienza o il trattenimento presso agli appositi Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) presenti sul territorio nazionale è la questura nel cui territorio insiste il Centro, ovvero anche le altre questure d’Italia, laddove a seguito della presentazione di una domanda di asilo vengano rilevate le ipotesi previste per il trattenimento.
Tratta di esseri umani
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:
a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure
b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure
c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima; oppure
d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona; a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia.
Eurodac
Il termine indica l’European Dactyloscopie (Dattiloscopia europea), cioè il database europeo, istituito con Regolamento (CE) n.2725/2000 del Consiglio, per il confronto delle impronte digitali che rende possibile l’applicazione della convenzione di Dublino. Il sistema Eurodac permette ai paesi dell’UE, con l’aggiunta di Norvegia, Danimarca, Islanda e Svizzera, di aiutare a identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione. Confrontando le impronte, i paesi dell’UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell’UE o se un richiedente è entrato irregolarmente nel territorio dell’Unione.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Le convenzioni, i protocolli e i regolamenti
Convenzione di Ginevra
La Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati è un documento delle Nazioni Unite, presentato nel 1951 e attualmente sottoscritto da 144 Paesi. Ancora oggi è un elemento cardine del diritto internazionale in materia d’asilo. Contiene la definizione di rifugiato che è in uso nella maggior parte dei Paesi firmatari e sancisce il principio di non refoulement (non respingimento) che vieta agli Stati firmatari di espellere o respingere alla frontiera richiedenti asilo e rifugiati.
Protocollo di Palermo
Protocollo adottato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000 volto alla prevenzione, alla repressione ed alla punizione della tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, entrato in vigore il 25 dicembre 2003.
Regolamento Dublino
La Convenzione europea stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo presentata in uno degli Stati dell’Unione. In linea generale, il Regolamento prevede che l’esame della domanda d’asilo sia di competenza del primo Paese dell’Unione in cui il richiedente asilo abbia fatto ingresso. Stilato nel 1990 è stato modificato e aggiornato nel 2003 (Dublino II). Una nuova versione è stata pubblicata nel 2013 ed è effettiva dal 1° gennaio 2014 (Dublino III).
Casi soggetti al Regolamento Dublino
Si configurano come casi soggetti alla procedura Dublino le sospensioni degli esami delle domande di asilo di coloro che avendo fatto domanda di asilo in un paese dell’area Schengen, senza averne il diritto legittimo, vengono reputati di competenza di un altro paese di detta area secondo il testo del regolamento Dublino II. Una volta determinata la natura Dublino il richiedente viene trasferito nel paese competente.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Le persone
Richiedente asilo Si configura come richiedente asilo colui che è al di fuori dei confini del proprio paese e presenta, in un altro Stato, una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Tale iter concede un permesso di soggiorno regolare per motivi di domanda di asilo che scade con lo scadere dell’iter stesso.
Rifugiato Si configura come rifugiato la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico in base ai requisiti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, cioè a colui che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le suo opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza.
Beneficiario di protezione sussidiaria Si configura come beneficiario di protezione sussidiaria colui che pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio, nel paese di provenienza, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza.
Beneficiario di protezione umanitaria Si configura come beneficiario di protezione umanitaria colui che pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario e quindi gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno con la durata di un anno. Tale riconoscimento è rilasciato dalle questure su proposta delle commissioni territoriali.
Minore straniero non accompagnato (MSNA) Cittadino di un paese terzo o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per lui in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che è lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio degli Stati membri.
Sfollato Si configura come sfollato la persona o il gruppo di persone che sono state costrette a fuggire dal proprio luogo di residenza abituale, soprattutto in seguito a situazioni di conflitto armato, di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri umanitari e ambientali e che non hanno attraversato confini internazionali. In inglese il follato è definito internally displaced persons (Idps).
Profugo Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, persecuzioni o catastrofi naturali. Si tratta dunque di una condizione attinente ad una migrazione forzata che differisce tuttavia da quella del rifugiato, la cui situazione soggettiva, integrando le condizioni tipiche previste dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, è riconosciuta meritevole di protezione attraverso l’asilo politico/protezione internazionale.
Rimpatriato Si configura come rimpatriato colui che, titolare di una protezione internazionale, decide spontaneamente di fare ritorno nel paese di provenienza. Secondo la convenzione dell’organizzazione dell’unità africana (OUA) il paese di asilo deve adottare le misure appropriate per porre in essere le condizioni di sicurezza per il ritorno del rifugiato. Nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la sua volontà.
Migrante irregolare Un migrante irregolare, comunemente definito come clandestino, è colui che: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera nazionali; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso; c) benché oggetto di un provvedimento di allontanamento non ha lasciato il territorio del paese che ha decretato il provvedimento stesso.
Apolide Un apolide è colui che non possiede la cittadinanza di nessuno stato. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancata acquisizione contestuale di una nuova. Le ragioni possono essere: a) annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro; b) perdita di privilegi acquisiti in precedenza – come per esempio la cittadinanza acquisita tramite matrimonio; c) rinuncia volontaria alla cittadinanza.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
I luoghi
Commissione territoriale
Per Commissione territoriale si intende un organismo, nominato con decreto dal presidente del Consiglio dei ministri, composto da quattro membri (un rappresentante della prefettura con funzione di presidente, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell’UNHCR) che ha il ruolo di esaminare, valutare e decidere circa le domande di asilo presentate presso le questure italiane. Lo strumento utilizzato per tali valutazioni è l’audizione cioè un colloquio personale fra i membri della commissione e il richiedente asilo. La commissione a seguito dell’audizione può decidere di: a) riconoscere lo status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria b) non riconoscere tali status e quindi rigettare la domanda per manifesta infondatezza.
I centri
CPSA (Centri di Primo Soccorso e Accoglienza)
CDA (Centri Di Accoglienza)
CARA (Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo) sono strutture per richiedenti asilo che arrivano in Italia privi di documenti di identificazione. Qui i richiedenti dovrebbero essere ospitati per un massimo di 20 giorni (in caso di assenza di documenti) o 35 giorni (in caso di tentata elusione dei controlli alla frontiera) per consentire l’identificazione e l’avvio delle procedure di riconoscimento dello status. Furono istituiti nel 2008 in sostituzione dei CID (Centri di Identificazione) e dovrebbero essere sostituiti dagli Hub Regionali.
CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) hanno cominciato ad essere istituiti alla fine del 2013 e prevedono degli accordi tra le Prefetture e associazioni o privati cittadini per la gestione di posti di accoglienza assegnati in base ad un bando o con formula diretta.
Hotspot
Letteralmente “punto caldo” sulle frontiere esterne dell’Unione, nel quale l’UE, nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione varata nel 2015, ha deciso di dare «sostegno» agli Stati membri che affrontano una forte pressione migratoria. Negli hotspot le autorità del singolo Stato membro lavorano con personale di agenzie europee (tra cui personale di Frontex, l’agenzia UE per il controllo delle frontiere, l’EASO, l’Ufficio europeo di sostegno all’asilo, ed Eurojust, l’agenzia per la collaborazione giudiziaria) per l’identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei potenziali richiedenti asilo e migranti in arrivo, anche in vista della ricollocazione in altri Paesi europei delle persone in evidente bisogno di protezione internazionale, e del rimpatrio dei migranti che non ne avrebbero il diritto.
In Italia (dove spesso la parola hotspot viene tradotta con aree di sbarco attrezzate) i primi luoghi a essere identificati come hotspot sono stati i porti di Lampedusa e Pozzallo; è prevista l’apertura a breve di hotspot anche a Porto Empedocle, Trapani e Augusta. In Grecia, come “quartier generale” del sistema degli hotspot è stato individuato invece il porto del Pireo.
SPRAR
SPRAR è l’acronimo per Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Creato nel 2001 sulla base di un progetto del Programma Nazionale Asilo (PNA) è un sistema formato dagli enti locali italiani che mettono a disposizione una serie di servizi legati all’accoglienza, all’integrazione e alla protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Il fine del sistema è infatti quello di garantire un percorso di accoglienza integrata: il superamento della semplice distribuzione di vitto e alloggio per il raggiungimento della costruzione di percorsi individuali di inserimento socio economico. Gli enti locali accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo gestito dal Ministero dell’Interno e previsto nella legge finanziaria dello Stato. L’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è regolamentato da un decreto del Ministero dell’Interno che disciplina il bando per la presentazione di proposte di progetto di accoglienza integrata da parte degli enti locali. Il Servizio Centrale è la struttura di coordinamento dello SPRAR, ha sede a Roma e la gestione è dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Le Istituzioni
UNHCR e UNRWA Con questi due acronimi ci si riferisce a due agenzie delle Nazioni Unite che lavorano rispettivamente per i rifugiati. La prima ha un taglio più ampio, è infatti l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ACNUR). Fu creata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto, incominciò ad operare il 1° gennaio 1951. La seconda è l’agenzia delle Nazioni Unite creata specificatamente per i rifugiati palestinesi nel 1948 (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Agenzia per il soccorso e l’occupazione).
Frontex – Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa delle Frontiere Esterne dei Paesi membri dell’Unione Europea Frontex è il nome dell’agenzia europea per il coordinamento della cooperazione fra i paesi membri in tema di sicurezza delle frontiere. Questa agenzia, istituita con decreto del Consiglio Europeo 2007/2004 ed diventata operativa dal 2005 con sede a Varsavia, è il risultato di un compromesso tra i detentori della comunitarizzazione della sorveglianza delle frontiere esterne e gli Stati membri, preoccupati di conservare le proprie prerogative sovrane in questo ambito. Infatti il consiglio di amministrazione di Frontex è composto da un rappresentante di ciascun Stato membro e da due rappresentanti della Commissione Europea. Le attribuzioni di Frontex sono molteplici, la più mediatizzata è il coordinamento delle operazioni di controllo della frontiera esterna dell’UE nei punti ritenuti particolarmente “a rischio” in termini di migrazione.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
Le operazioni
Mare Nostrum
Mare Nostrum è il nome dell’operazione militare e umanitaria di salvataggio in mare attuata dal Governo italiano fra il 18 ottobre 2013 e il novembre 2014.
Fra i motivi che hanno portato alla realizzazione dell’operazione vi è stato il naufragio del 3 ottobre 2013, noto come “tragedia di Lampedusa” dove hanno perso la vita più di 300 persone.
Mare Nostrum aveva nel proprio mandato una duplice missione: salvare la vita di chi si trovava in pericolo nel mar Mediterraneo meridionale e identificare i trafficanti di esseri umani. Il dispositivo vedeva impiegato il personale ed i messi navali ed aerei della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nonché del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato imbarcato sulle unità della M.M. e di tutti i Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono al controllo dei flussi migratori via mare. L’Operazione Mare Nostrum operava congiuntamente e in sinergia con le attività previste da Frontex.
Triton
Triton, originariamente chiamata Frontex Plus, è una operazione di sicurezza delle frontiere dell’Unione Europea condotta dall’agenzia Frontex, che ha di fatto sostituito nel novembre del 2014 l’operazione Mare Nostrum. Il mandato di Triton è il coordinamento delle operazioni di controllo dell’immigrazione irregolare alle frontiere marittime esterne del mediterraneo. Solo nel maggio 2015 (dopo un grande naufragio dove hanno perso la vita quasi 800 persone) il suo mandato e il suo raggio di azione si sono ampliati includendo la salvaguardia delle vite in mare in pericolo e agendo sino a 138 miglia dalle coste.
Ancora nessun commento, aggiungi il tuo qui sotto!