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Decreto migranti e sicurezza: l’ASGI approfondisce le manifeste illegittimità costituzionali

Dopo la prima nota sintetica delllo scorso settembre l’ASGI pubblica un’analisi di 28 pagine del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113 dove approfondisce “le manifeste illegittimità costituzionali delle nuove normi concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza”

Asgi – l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – non si ferma e rilancia la sua posizione nei confronti del nuovo Decreto-Legge con un documento importante che mira a fare chiarezza sui profili di manifesta incostituzionalità contenuti nella suddetta legge.

Asgi – prima di addentrarsi nelle note sulle norme contenute nel Decreto – ci tiene ad affermare che “non sussistono i casi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 Cost. per l’adozione del decreto-legge” e che “la mancanza dei requisiti costituzionali del decreto-legge è oggi ritenuto dalla Corte costituzionale come vizio di legittimità costituzionale dell’intero decreto-legge, non sanato neppure dall’approvazione della legge di conversione in legge”.

Dopo questa prima informazione il testo passa in rassegna le molte norme contenute nel Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 e se ne ottiene un quadro complessivo preoccupante soprattutto per quanto riguarda la protezione umanitaria  e il sistema Sprar.

Scarica qui il documento Asgi MANIFESTE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALI DELLE NUOVE NORME CONCERNENTI PERMESSI DI SOGGIORNO PER ESIGENZE UMANITARIE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Che fine fa la protezione umanitaria?

Il decreto legge abroga interamente la previsione normativa ordinaria della protezione umanitaria e introduce queste previsioni:
1) Tipizzazione, nell’ambito del sistema della protezione internazionale, delle ipotesi che danno diritto al riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali di forme di tutela diverse dal rifugio politico e dalla protezione sussidiaria, ovverosia per rischio di persecuzione di cui all’art. 19, co. 1 d. lgs. n. 286/98 e per rischio di tortura di cui al comma 1.1. del medesimo articolo, per i quali si prevede che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale chieda al questore il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per “protezione speciale”, della durata di 1 anno;
2) Introduzione del permesso di soggiorno “per calamità”, nei casi in cui lo straniero non possa rientrare nel Paese di appartenenza a causa di una “situazione di contingente eccezionale calamità”;
3) Introduzione di un nuovo permesso di soggiorno temporaneo “per cure mediche”, nei casi in cui lo straniero versi in “condizioni di salute di eccezionale gravità”;
4) Introduzione di un nuovo permesso di soggiorno “per atti di particolare valore civile”, rilasciabile su indicazione del Ministro dell’interno.

Inoltre, il decreto-legge, cancella la stessa locuzione “protezione umanitaria” sostituendola con diverse e plurime denominazioni, quali: “cure mediche”, “protezione speciale”, “casi speciali”, “calamità” e “alto valore civile”.

E’ importante sottolineare che l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari derivanti da obblighi costituzionali e internazionali combinata con l’introduzione di nuovi titoli di soggiorno che nel complesso non sostituiscono completamente il permesso abrogato violano la Costituzione e gli obblighi internazionali e ciò comporta una manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost. perché l’ordinamento non prevede (o non prevede più) forme di protezione idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazional

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