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Migranti nei CPR: la Cassazione solleva dubbi sulla legittimità del trattenimento automatico

La Cassazione (cioè il massimo tribunale italiano) ha sollevato dei dubbi sulla legittimità costituzionale di una legge che riguarda il trattenimento nei CPR, in particolare per i richiedenti asilo. Al centro della questione vi è l’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025.

La Prima Sezione penale della Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla vicenda di un cittadino senegalese che è stato trasferito in Albania il 9 maggio, in un CPR situato a Gjadër. Il 14 giugno, ha presentato una domanda di protezione internazionale ma la sua domanda è stata respinta il 30 giugno. Il Questore di Roma ha allora chiesto alla Corte d’Appello di convalidare il trattenimento del cittadino (cioè di autorizzare legalmente la sua permanenza forzata nel CPR) che però ha rifiutato la convalida. Arrivato a questo punto, il trattenimento non era più legittimo, e il cittadino avrebbe dovuto essere liberato. Invece, il giorno dopo, il Questore di Bari ha firmato un nuovo decreto di trattenimento, questa volta basandosi sulla presunta “pericolosità sociale” del soggetto e la Corte d’Appello di Bari ha approvato questo nuovo trattenimento.

È qui che è stata coinvolta la Cassazione. Gli avvocati del cittadino senegalese hanno fatto ricorso, sostenendo che questo meccanismo è incostituzionale.

La Cassazione infatti ritiene che questo meccanismo è illegittimo, perché viola l’articolo 13 della Costituzione, che dice che nessuno può essere privato della libertà personale se non per ordine del giudice. La norma crea una specie di trattenimento automatico (“ex lege”), senza una vera decisione di un giudice o di un’autorità amministrativa valida.

Altri problemi evidenziati sono che la norma viola anche gli articoli 3 e 117 della Costituzione, oltre a trattati internazionali come: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il Patto ONU sui diritti civili e politici, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La norma viola tutti questi trattati perché limita la libertà personale per il semplice fatto che una persona è già dentro un CPR, mentre chi non ci è dentro non subisce questa restrizione,

E questo è considerato discriminatorio e irragionevole.

Per approfondire: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025

 

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