L’ordinanza del Tribunale lombardo riguarda anche una legge regionale: è “rilevante” e “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale dove i due testi, circa i requisiti per l’accesso all’edilizia popolare per gli stranieri con carta di soggiorno o con permesso di soggiorno almeno biennale, richiedono l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza dello scorso 16 luglio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 co. 6 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell’art. 22 comma 1 lett. a) della legge regionale della Lombardia n. 16/2016 per contrasto con l’art. 3 co. 1 e 2 Costituzione, «nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, quello dell’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo».
La decisione riguarda il ricorso presentato da diverse associazioni, tra cui ASGI, APN, NAGA e SICET Lombardia, insieme a due cittadini stranieri esclusi dalle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari.















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