A fine agosto è entrato in vigore il decreto legge n.119/2014 che contiene, tra le altre cose, anche le nuove disposizioni in merito alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di novità non di poco conto e che riguardano la sfera dei diritti delle persone: è infatti evidente che un cambiamento di procedura, in un terreno così delicato come quello del riconoscimento o meno dello status di rifugiato, non può essere un atto puramente formale. Fino ad ora la persona che richiedeva asilo politico veniva ascoltata da una Commissione territoriale formata da diversi soggetti in grado di fornire diversi punti di vista rispetto alla decisione da prendere, una decisione da cui, è bene ricordarlo, dipende il destino di una persona. La decisione era collegiale e coinvolgeva rappresentanti di Prefettura, Questura, enti locali, UNHCR.
A tu per tu
Sulla base del nuovo decreto, invece, l’audizione innanzi alla Commissione territoriale competente si svolgerà attraverso un colloquio individuale tra il richiedente protezione internazionale e un unico membro della Commissione stessa, possibilmente dello stesso sesso della persona udita. Pertanto quella che attualmente è la norma – in merito a un’audizione collegiale dei membri della Commissione – diventa l’eccezione, disponendo che solo su determinazione del Presidente, o su istanza dell’interessato, all’audizione siano presenti tutti i componenti del collegio. In breve: il destino della vita di una persona in fuga sarà sostanzialmente deciso da un colloquio individuale e da un unico punto di vista. Senza cadere in facili pregiudizi, è però evidente che lo sguardo e le conoscenze di un rappresentante dell’ UNHCR possa essere diverso da quello di un funzionario prefettizio.
Si muovono le persone, non i fascicoli
Il decreto interviene anche sulla competenza territoriale per l’esame della domanda di protezione internazionale, prevedendo che ove si sia reso necessario il trasferimento del richiedente dal centro in cui era accolto o trattenuto, diventi competente la Commissione territoriale nella cui circoscrizione è collocato il centro di nuova destinazione. Se però il trasferimento presso un altro centro di accoglienza avvenga successivamente all’audizione, la competenza rimarrebbe incardinata in capo alla medesima Commissione innanzi alla quale ha sostenuto il colloquio. Tale decisione comporta evidenti difficoltà per chi magari ha fatto il colloquio a Trapani per poi essere trasferito in un centro di Torino, mentre il proprio “fascicolo” resta nella città siciliana.
Aumentano le Commissioni
Questo decreto pare rispondere all’esigenza, richiamata anche a livello europeo, di fornire risposte certe in tempi rapidi a quanti fanno domanda di asilo politico. Di per sé si tratta di un fatto ragionevole e importante anche per i richiedenti stessi, ma l’audizione individuale non pare essere lo strumento adatto per una decisione equa. Inoltre sorge il dubbio che il bisogno di celerità sia dettato piuttosto dalla volontà di consentire ai “non aventi diritto” di restare il minor tempo possibile sul territorio europeo, velocizzando così al massimo le procedure di rimpatrio. Il decreto dispone anche che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano incardinate presso le Prefetture, con possibilità di aumento dalle attuali dieci (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta e Torino) sino a 20 e con l’istituzione di sezioni sino a un massimo di 30.
200 posti per minori non accompagnati
Un’ulteriore novità riguarda i minori non accompagnati per i quali il Ministero degli Interni e lo SPRAR confermano l’autorizzazione ad attivare l’accoglienza di 200 posti temporanei fino al 2014. Si tratta di un procedimento “d’urgenza” in attesa dell’uscita del bando generale ordinario che raccolga la rete di progetti per i minori non accompagnati. Si fa anche notare che tale accoglienza temporanea godrà di un contributo statale di 45 euro al giorno per minore e che “farà punteggio” nell’assegnazione dei fondi per i progetti del bando generale.
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