Il provvedimento di regolarizzazione contenuto nel decreto legge “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia…” approvato ieri dal Consiglio dei ministri. L'”emersione” si applica solo ad agricoltura, allevamento, pesca, servizi alla persona e lavoro domestico. ***Aggiornamenti: on line il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio: l’articolo-regolarizzazione è il n. 103 e non più il 110 bis della bozza) e i primi commenti di sindacato e associazionismo (da Redattore Sociale/RomaSette)***
«Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza».
È quanto stabilisce sulla regolarizzazione, secondo un comunicato della Presidenza del Consiglio, il decreto legge “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Se entro i sei mesi di validità del permesso temporaneo il cittadino straniero esibirà un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale che provi lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso sarà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Soltanto al comma 3 dell’articolo dedicato alla regolarizzazione (il n. 110 bis del testo “monstre” esaminato in Consiglio dei ministri, “Emersione di rapporti di lavoro”) si specifica che le disposizioni dell’articolo si applicano solo ai settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura «e attività connesse»; assistenza alla persona «per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza»; e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Si prevedono specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per i reati diretti allo sfruttamento e al caporalato.
Ancora nessun commento, aggiungi il tuo qui sotto!