Hanno diritto i richiedenti asilo all’iscrizione al SSN se non possono fare richiesta di iscrizione anagrafica e conseguente ottenimento di residenza? La risposta arriva (anche) dal Tribunale di Napoli.
A Napoli un richiedente asilo nigeriano ha portato avanti una causa contro l’ASL Napoli 2 Nord in quanto gli era stata negata l’iscrizione al SSN con la motivazione che, mancando la residenza, non si potesse procedere nemmeno con l’iscrizione al SSN stesso.
Ma secondo il Tribunale di Napoli non vi è alcuna correlazione tra la mancata iscrizione all’anagrafe e il diritto al medico di base garantito a tutti gli stranieri regolarmente dimoranti sul territorio.
Secondo il Tribunale, infatti, “l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito necessario ai fini dell’erogazione dei servizi minimi essenziali, in ragione della protezione che lo Stato assicura ai richiedenti asilo, titolari di una condizione giuridica soggettiva a cui sono connessi diritti e obblighi peculiari, ex art. 117 della Costituzione”.
Ricapitolando, l’iscrizione al SSN avviene presso la ASL territorialmente competente rispetto al domicilio riportato nel permesso di soggiorno. I documenti necessari sono: il permesso di soggiorno (in alcune regioni viene anche accettato il cedolino) e il codice fiscale (che deve essere richiesto prima all’Agenzia Entrate territorialmente competente). In nessun caso vi è l’obbligo di produrre all’ASL la carta di identità o altro documento attestante la residenza.
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l’Ordinanza del 10 luglio 2019
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