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Richiedenti asilo nei Cie: “Una logica punitiva”

Nel 2012, 120 “trattenuti” nei Centri di identificazione ed espulsione hanno ottenuto un provvedimento di protezione internazionale . La denuncia dell’Asgi: «Le situazioni che nella normativa vigente legittimano il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cie sono troppo ampie e ispirate a una logica punitiva che fa da deterrente alla stessa emersione di situazioni meritevoli di protezione tra gli stranieri appena giunti alla frontiera o irregolarmente presenti nel nostro Paese».

(Foto: Medici per i diritti umani).

Nel 2012 hanno ottenuto un provvedimento di protezione internazionale anche 120 “trattenuti” nei 13 Cie italiani, 95 uomini e 25 donne. Nel 2011 avevano avuto lo stesso “esito” 200 internati, 161 uomini e 39 donne. Sono gli unici dati disponibili (fonti, rispettivamente il ministero dell’Interno e la ricerca Arcipelago Cie dell’Ong Medici per i diritti umani-Medu) su un fenomeno di non vaste dimensioni ma poco conosciuto.

Secondo il Dlgs 159/2008 oggi in vigore devono essere trattenuti nei Cie, tra l’altro, i richiedenti asilo destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Solo pochi mesi prima di questo provvedimento, il Dlgs 25/2008 aveva previsto che questa categoria di persone fosse inviata ai Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo).

Gli ultimi a occuparsi della questione sono stati i giuristi dell’Asgi che, in un Manifesto per la riforma della legislazione sull’immigrazione rivolto ai candidati delle elezioni politiche di febbraio, alla voce «Diritto d’asilo» hanno denunciato: «Le situazioni che nella normativa vigente legittimano il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cie sono troppo ampie e ispirate a una logica punitiva che fa da deterrente alla stessa emersione di situazioni meritevoli di protezione tra gli stranieri appena giunti alla frontiera o irregolarmente presenti nel nostro Paese».

Segue una proposta: «Il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cie (sempre che gli attuali Cie non siano chiusi…) deve tornare al testo originario del Dlgs 25/2008 sulle procedure di esame delle domande di asilo, prima delle modifiche restrittive introdotte a novembre 2008, e deve essere pertanto limitato solo a situazioni di particolare gravità (p.es. richiedenti asilo che siano stati espulsi perché condannati e tuttora pericolosi socialmente o segnalati come pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato)».

Nel Cie di Bologna (foto: Medici per i diritti umani, 2013).

«In ogni caso – sottolinea ancora il Manifesto dell’Asgi – i richiedenti asilo dovrebbero sempre poter godere del diritto di entrare in contatto, nei Cie, con le organizzazioni di tutela dei rifugiati, senza che siano posti gli ostacoli che di fatto oggi limitano tale diritto fino a renderlo concretamente inesigibile».

Secondo la legge, i richiedenti “trattenuti” nei Cie hanno diritto all’esame prioritario della loro domanda di protezione e il loro colloquio con la Commissione territoriale deve realizzarsi entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Allegati

“Trattenuti nei Cie”: i dati 2012 (2 tabelle .xls)

Cie 2012: peggiorano i dati del fallimento (scheda .pdf)

Cie: la mappa

Saperne di più: “Il sistema dei centri: CPSA, CARA e CIE” (cap. 3 dello studio Il diritto alla protezione, ASGI 2012) (file .pdf 809 kbyte)

 Leggi anche su Vie di fuga

Tutte le mura dell’Europa

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