Alla fine di un difficile 2019, l’associazionismo e le cooperative più consapevoli e responsabili del settore accoglienza vedono almeno un’autorevole conferma: il TAR del Veneto ha accolto il ricorso di un titolare di protezione umanitaria con status riconosciuto prima del 5 ottobre 2018 che si era visto negare l’accesso allo SPRAR-SIPROIMI.
Proprio nei giorni delle discusse decisioni del ministero dell’Interno per la cessazione delle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria e dei richiedenti asilo accolti nell’ex SPRAR-SIPROIMI, si è registrata un’importante sentenza del TAR Veneto, nella quale si accoglie il ricorso di un titolare di protezione umanitaria con status riconosciuto prima del 5 ottobre 2018 che si era visto negare l’accesso allo SPRAR-SIPROIMI.
Il TAR del Veneto ha deciso che il principio di non-retroattività del cosiddetto primo decreto sicurezza n. 113 dell’ottobre 2018, oggi legge 132/2018, deve essere applicato anche a proposito delle misure di accoglienza.
Si legge infatti nella sentenza del TAR: «Il principio espresso dalla Suprema Corte… per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, assume rilievo… anche nella fattispecie del presente giudizio, in cui l’Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell’asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente rilasciato al ricorrente».
Infatti, continua il testo della sentenza, «se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento a una ipotesi (come quella scrutinata) in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio, la prestazione delle misure di accoglienza», collegato a questo riconoscimento.
FAMI o non FAMI…
Così, in tutto il Paese l’associazionismo e le cooperative più consapevoli e responsabili del settore vedono chiudersi un difficile 2019 almeno con un’ulteriore, autorevole conferma: le previsioni amministrative del Ministero («al di là di ogni altra progettualità FAMI più o meno attivabile e per niente sostitutiva», come si è sottolineato in questi giorni) non sono legittime.
Anzi, i titolari di protezione umanitaria che non sono in accoglienza perché si sono visti illegittimamente escludere dall’accesso al SIPROIMI, hanno il diritto di usufruire delle misure di accoglienza fornite dallo stesso SIPROIMI, accedendovi anche ora.
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