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Archivio Day: Dicembre 19, 2011

Riconfermato il “trattato di amicizia” fra Italia e Libia

  Il 15 dicembre 2011 Mario Monti, primo ministro del governo italiano, ha ricevuto il suo primo capo di Stato straniero: Mustafa Abdel Jalil, presidente del Consiglio nazionale transitorio libico. Italia e Libia hanno infatti deciso di riattivare il “Trattato di amicizia” firmato nel 2008 a Bengasi e sospeso durante il conflitto che ha messo fine al regime di Muammar Gheddafi. Secondo la rassegna stampa del sito del Governo italiano l’incontro fra i due capi di Stato ha un valore simbolico forte perché «conferma che tra Roma e Tripoli esiste un rapporto privilegiato che non passa con i governi e che, anzi, tutti i governi dell’uno e dell’altro Paese hanno interesse a rinsaldare» Monti ha comunicato che, in accordo con Jalil, si è deciso di riattivare il “Trattato di amicizia” perché rientra totalmente nell’interesse dei due Paesi. L’accordo, su cui il Cnt avrebbe espresso nei giorni prima dell’incontro perplessità per alcuni punti, garantisce la cooperazione nella lotta contro l’immigrazione clandestina, assicurando maggiori controlli lungo le coste libiche, e una serie di investimenti italiani in Libia. Prevede anche un risarcimento economico alla Libia per l’epoca coloniale pari a 4 miliardi di euro in 25 anni, in cambio di un’attenzione alle aziende italiane nelle commesse pubbliche.

Gratuito patrocinio: un diritto a rischio per i richiedenti asilo

Il gratuito patrocinio è un beneficio previsto dalla Costituzione italiana (art. 24 Cost.) che consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti a un giudice, a chi non è in grado di sostenere le spese legali. Il pagamento di tutte le spese quindi è a carico della Stato. Per quanto riguarda i richiedenti asilo che vogliono impugnare l’eventuale diniego della protezione internazionale e avvalersi del gratuito patrocinio la questione è piuttosto spinosa. E per varie ragioni. A differenza di quanto previsto per la difesa dello straniero espulso (che è ammesso per legge al gratuito patrocinio, sia per l’impugnazione del decreto di espulsione, sia per le udienze di convalida del trattenimento e dell’esecuzione dell’espulsione), il richiedente asilo può avvalersi del patrocinio a spese dello Stato solo laddove presenti apposita domanda e risulti in possesso dei requisiti di reddito richiesti dalla legge. Dal punto di vista pratico, il problema principale riguarda la difficoltà di reperire i documenti di identità, dal momento che la maggior parte dei richiedenti asilo ne è privo e nella fase di domanda di asilo il contatto con le autorità diplomatiche del paese di origine è sconsigliato. Ci si trova così di fronte a persone la cui identità non è certa, le quali autocertificano di non possedere alcun reddito nel paese di origine. Per l’autorità italiana è dunque molto difficile accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di solito, il Consiglio dell’Ordine ammette i richiedenti asilo al gratuito

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by Mauro Biani – Repubblica
maurobiani.it

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