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Diritti umani e centri di accoglienza: “Carenti i servizi alla persona”

Nel suo recente rapporto su detenzione, accoglienza e trattenimento la Commissione diritti umani del Senato esamina le condizioni dei Cara, dei Cda e dei Cpsa (oltre 4.600 i richiedenti asilo e migranti “ospiti” a fine 2011) e denuncia: «In molti casi si riscontrano carenze nella fornitura di servizi alla persona».

Alla fine del 2011 l’Italia contava ufficialmente nove centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), sei centri di accoglienza (Cda) e tre centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), per un totale di oltre 4.600 “ospiti” fra richiedenti asilo e migranti. All’inizio del 2011 erano solo 2.500, ma hanno sfiorato i 5.800 a settembre.

Si è occupata di queste strutture[1] la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato che le ha inserite significativamente, al termine di una indagine conoscitiva, nel suo Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia.

«Le condizioni materiali di assistenza e la qualità dei servizi offerti variano notevolmente a seconda della tipologia della struttura», riferisce il Rapporto. A differenza dei servizi della rete Sprar degli enti locali (piccole strutture collegate con il territorio), «i Cara e i Cda sono grandi centri collettivi, i cui posti possono variare da 100-150 fino a 1.500-2.000. E inoltre non tutti i Cara offrono lo stesso livello di servizi: in molti casi si riscontrano carenze nella fornitura di servizi alla persona così come previsti dallo Schema generale di capitolato per la gestione dei centri adottato nel 2008 (mediazione linguistica, informativa legale, sostegno socio-psicologico), con potenziale danno soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come le vittime di tortura o trauma estremo, le vittime di violenza sessuale o di genere, le persone con disabilità».

«A questo scopo – propone la Commissione del Senato – è necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo della qualità ovvero introdurne altri più efficaci, anche attraverso meccanismi di consultazione e partecipazione attiva dei richiedenti asilo ospitati».

L’incrocio tra due serie di dati fornite dal ministero dell’Interno e pubblicate nel Rapporto permette di evidenziare in queste strutture tre casi di grave sovraffollamento. Alla fine del 2011 il Cpsa di Lampedusa era ormai vuoto, ma all’inizio di settembre stipava 900 “ospiti”, contro una capienza di 381. Il Cda-Cara di Bari-Palese, con una capienza prevista di 744 posti, a fine 2011 contava poco meno di 1.200 “ospiti”. Il Cda-Cara di Crotone, con 875 posti, sempre a fine anno di “ospiti” ne conteneva quasi 1.400.

I dati forniti dal Ministero alla Commissione diritti umani di Palazzo Madama non comprendono il discusso centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, in provincia di Catania, istituito nel marzo 2011 e dove sono stati inviati parte dei richiedenti ospitati nei Cara di tutta Italia. Rappresentanti della Commissione lo hanno visitato nell’aprile dello scorso anno. Poi a fine luglio 2011, quando contava circa 2000 “ospiti”,  è stato teatro di gravi tensioni (vedi comunicato Asgi del 28 luglio 2011) e ancora nelle scorse settimane, a lavori della Commissione ormai conclusi, è stato al centro di nuove gravi denunce (vedi Avvenire 17 aprile 2012).

Allegati

La mappa dei Cara e dei Cda (al 30 settembre 2011) (file .pdf)

Richiedenti asilo e migranti nel circuito Cara, Cda e Cpsa (2011) (tabella .xls)

 

NOTE

1.   «Ai sensi del  D. Lgs. 25/2008 si prevede che il richiedente asilo venga ospitato in un centro di accoglienza solo nei seguenti casi: a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. Nell’ipotesi a) il richiedente è ospitato per un periodo non superiore a 20 giorni, mentre negli altri casi per un periodo non superiore a 35 giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda. Il richiedente asilo può uscire dal centro nelle ore diurne e chiedere al Prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro, per periodo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, o per questioni attinenti all’esame della domanda» (Rapporto sullo stato dei diritti umani…, p. 120 ).  ↑

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