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Scade il 15 ottobre il termine per presentare la domanda relativa alla sanatoria legata all’emersione di situazioni di “lavoro nero” in cui sono impiegati cittadini stranieri. Ma non tutto finisce con il 15 ottobre, anzi. Il d.lsg 16 luglio 2012, n. 109 nasce infatti principalmente con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento del lavoro di cittadini immigrati, uniformando così la legge italiana alla normativa europea.

Tale decreto prevede infatti che il cittadino straniero che si trovi in una situazione lavorativa di sfruttamento, può sempre ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questo tipo di permesso di soggiorno permette al titolare di lavorare e ha la durata di sei mesi rinnovabile a un anno o fino alla data in cui sia definito il procedimento penale relativo allo sfruttamento. La condizione per ottenere tale permesso è che il lavoratore straniero denunci la situazione in cui si trova, il proprio datore di lavoro e collabori con la magistratura.

Ma quando un lavoratore può denunciare la propria condizione lavorativa?  Le condizioni di irregolarità e particolare sfruttamento sono riconoscibili, oltre che per l’assenza si un contratto regolare, per la remunerazione sproporzionata rispetto alle mansioni svolte o palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi, quando gli orari e le ferie non sono rispettate, quando non sussitono le condizioni igieniche e di sicurezza del posto di lavoro o quando il lavoratore è sottomesso a forme di sorveglianza non previste dalla legge o obbligato a dimorare in situazioni abitative degradanti.

Da più parti si ritiene che, seppure le intenzioni di tale norma siano apprezzabili, in realtà siano poco applicabili. Pare infatti difficile che un lavoratore straniero, senza permesso di soggiorno, abbia il coraggio di fare una denuncia nei confronti di un datore di lavoro italiano o pure straniero, ma in regola con i documenti. D’altra parte non pare neanche così semplice fare in modo che tutti i lavoratori “sfruttati” siano raggiunti da tale comunicazione in modo preciso e con le dovute indicazioni sui passi da compiere. Resta tuttavia la forza di dissuasione di tale norma che può indurre i datori di lavoro a comportamenti corretti.

info: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolarizzazione.2012.vademecum.asgi.pdf

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2 commenti

  1. Oggi in 2017, dopo tanto tempo di sanatoria, un straniero extracomunitario non in regola, che viene sfruttato, denunciando il datore di lavoro può ottenere il permesso umanitario?

    • Gentile lettore,
      In teoria sì, se una persona è sfruttata e denuncia può ottenere il permesso umanitario sia per sfruttamento sessuale che lavorativo, ma deve essere appunto un grave sfruttamento, e non sempre si riesce ad ottenere il permesso umanitario: è una possibilità, ma non una certezza.


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