Il Dpr n. 21 del 12 gennaio 2015, “Regolamento per le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale”, era previsto dal D.lgs n. 25 del gennaio 2008. Gli anni di ritardo e soprattutto l’emanazione alla vigilia della riforma che prevede un nuovo “decreto procedure” lasciano interdetti. Ma non si tratta di un cattivo testo…
Con otto anni di ritardo entra in vigore domani 20 marzo il Dpr n. 21 del 12 gennaio 2015, “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale” (G.U. n. 53 del 5 marzo 2015).
Il Dpr dà attuazione all’art. 38 del D.lgs 25 del 2008. Commenta per Vie di fuga Gianfranco Schiavone del Consiglio direttivo dell’Asgi e coordinatore nazionale della rete Europasilo: «L’emanazione del regolamento di attuazione del D.Lgs “procedure” con otto anni di ritardo e, ciò che è peggio, alla vigilia della riforma normativa che prevede l’emanazione di un nuovo “decreto procedure” (e di un nuovo “decreto accoglienza”) lascia senza dubbio interdetti».
Eppure «questo regolamento non è un cattivo testo, e recepisce indicazioni che le associazioni di tutela dei rifugiati avevano proposto diversi anni fa». Tre per Schiavone i punti più significativi del nuovo Dpr: «Primo, il permesso di durata biennale per i beneficiari della protezione umanitaria: ciò rafforza questo status e consente il ricongiungimento famigliare, seppure alle medesime condizioni degli stranieri in generale (non dei rifugiati), ovvero senza esenzione dai requisiti di reddito e alloggio. Secondo, una migliore definizione degli standard di servizi da erogare nei Cara. E terzo, il rafforzamento del ruolo della Commissione nazionale per il diritto d’asilo».
Collegamenti
Dpr n. 21 12/1/2015: abstract e testo (fonte Asgi, marzo 2015)
Dpr n. 21 12/1/2015: le disposizioni per i Cara (fonte Asgi, marzo 2015)
Dpr n. 21 12/1/2015: l’analisi del servizio Integrazione Migranti (marzo 2015)
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