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Dpr n. 21/2015: un regolamento “procedure” con otto anni di ritardo

Il Dpr n. 21 del 12 gennaio 2015, “Regolamento per le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale”, era previsto dal D.lgs n. 25 del gennaio 2008. Gli anni di ritardo e soprattutto l’emanazione alla vigilia della riforma che prevede un nuovo “decreto procedure” lasciano interdetti. Ma non si tratta di un cattivo testo…

Gazzetta_ufficialeCon otto anni di ritardo entra in vigore domani 20 marzo il Dpr n. 21 del 12 gennaio 2015, “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale” (G.U. n. 53 del 5 marzo 2015).

Il Dpr dà attuazione all’art. 38 del D.lgs 25 del 2008. Commenta per Vie di fuga Gianfranco Schiavone del Consiglio direttivo dell’Asgi e coordinatore nazionale della rete Europasilo: «L’emanazione del regolamento di attuazione del D.Lgs “procedure” con otto anni di ritardo e, ciò che è peggio, alla vigilia della riforma normativa che prevede l’emanazione di un nuovo “decreto procedure” (e di un nuovo “decreto accoglienza”) lascia senza dubbio interdetti».

Eppure «questo regolamento non è un cattivo testo, e recepisce indicazioni che le associazioni di tutela dei rifugiati avevano proposto diversi anni fa». Tre per Schiavone i punti più significativi del nuovo Dpr: «Primo, il permesso di durata biennale per i beneficiari della protezione umanitaria: ciò rafforza questo status e consente il ricongiungimento famigliare, seppure alle medesime condizioni degli stranieri in generale (non dei rifugiati), ovvero senza esenzione dai requisiti di reddito e alloggio. Secondo, una migliore definizione degli standard di servizi da erogare nei Cara. E terzo, il rafforzamento del ruolo della Commissione nazionale per il diritto d’asilo».

Collegamenti

Dpr n. 21 12/1/2015: abstract e testo (fonte Asgi, marzo 2015)

Dpr n. 21 12/1/2015: le disposizioni per i Cara (fonte Asgi, marzo 2015)

Dpr n. 21 12/1/2015: l’analisi del servizio Integrazione Migranti (marzo 2015)

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