La circolare ministeriale del ministro dell’Interno del 4 luglio 2018 sui tempi d’esame delle domande d’asilo e sulla protezione umanitaria è per l’ASGI inopportuna ed errata.
Accelerare i tempi d’esame delle domande d’asilo e limitare i provvedimenti di protezione umanitaria, lo status di protezione più concesso oggi in Italia. Lo ha “prescritto” la CM del 4 luglio 2018 sottoscritta direttamente dal ministro dell’Interno (cliccare qui per il testo ufficiale completo).
Un documento di quelli che si definiscono “irrituali”. Ma è bastato qualche giorno per farne emergere tutta la sua debolezza giuridica, come argomenta l’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) in una sua analisi.
Per l’associazione la circolare è inopportuna ed errata. Inopportuna perché da un organo politico, appunto il ministero dell’Interno, pretende di dare indicazioni politiche ad un organismo amministrativo autonomo, le Commissioni territoriali per l’esame delle richieste d’asilo.
Ma anche una circolare errata, perché considera la protezione umanitaria una sorta di inutile “doppione” rispetto alla protezione sussidiaria e un'”anomalia” tutta italiana. In realtà l’umanitaria, accanto ai più forti status di rifugiato e di protezione sussidiaria, oltre che in Italia costituisce il terzo provvedimento di protezione in buona parte degli altri Paesi dell’Unione Europea.
Basta scorrere i dati Eurostat relativi al 2017 per rendersi conto che l’anno scorso hanno concesso protezione sotto questa forma la maggioranza dei Paesi membri, ben 15 oltre all’Italia. In genere i numeri sono molto inferiori a quelli del nostro Paese. Però le protezioni umanitarie concesse in Germania sono state 50.420, contro le 20.015 italiane.
Ma soprattutto, osserva l’ASGI, la protezione umanitaria, giuridicamente prevista nell’art. 5, comma 6 del Testo unico sull’immigrazione 286/98, è ben fondata in vari articoli della Costituzione, cioé li attua: a partire dal n. 10 passando per i nn. 2, 3, 13, 17, 18, 29, 30, 32, 34…
Commenta l’associazione di studi giuridici: «Chiunque conosca la realtà della stragrande maggioranza dei Paesi dai quali provengono i richiedenti protezione in Italia avrebbe consapevolezza che in essi vi sono svariate violazioni di libertà fondamentali e dei diritti umani, talché l’invito alle Commissioni ad esercitare la loro funzione con il “più assoluto rigore e scrupolosità” dovrebbe sottendere l’applicazione rigorosa delle previsioni di legge (che quelle libertà e quei diritti tutelano), non certo a contenere le decisioni di riconoscimento della protezione umanitaria».
Promemoria/ I tre status di protezione Il rifugiato è la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di “rifugiato politico” in base ai requisiti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, cioè a colui che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le suo opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Il riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Il beneficiario di protezione sussidiaria è colui che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate o situazioni di massiccia violazione dei diritti umani. Anche questo riconoscimento produce un permesso di soggiorno per cinque anni, rinnovabile. Il beneficiario di protezione umanitaria è colui che, pur non rientrando nelle categorie di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene ritenuto a rischio per gravi motivi appunto di carattere umanitario. Il permesso di soggiorno legato a questo status è rilasciato dalle Questure su proposta delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in questo caso, ha durata biennale, rinnovabile. Fonte: Report Il diritto d’asilo 2018 (Fondazione Migrantes-Tau editrice 2018) |
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