È uscita la sentenza della Corte di giustizia dell’UE che si attendeva da mesi per una corretta applicazione del concetto di “Paesi d’origine sicuri”, che in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea sottopone a un esame rapido e sommario i richiedenti asilo che li hanno lasciati. Mons. Felicolo (Fondazione Migrantes): «La Corte ha finalmente fatto chiarezza su una questione molto importante, a tutela dei diritti dei richiedenti asilo e di tutti noi».

«Fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro non può designare come Paese di origine “sicuro” un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione». Vale a dire, o un Paese d’origine può essere ritenuto sicuro solo se lo è per tutti i suoi cittadini, non se al suo interno qualche zona, gruppo sociale o minoranza è “a rischio” di persecuzioni o violenze.
È uscita oggi la sentenza della Corte di giustizia dell’UE che si attendeva da mesi per una corretta applicazione del concetto di “Paesi d’origine sicuri”, che in Italia e in altri Stati membri dell’Unione sottopone a un esame rapido e sommario i richiedenti asilo che li hanno lasciati.
Sulla questione, peraltro, la Corte ricorda che un nuovo regolamento UE che consentirà di prevedere eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili entrerà in vigore il 12 giugno 2026, e che il legislatore dell’Unione potrà anche anticipare questa data.
La sentenza della Corte di Strasburgo fa seguito a un “rinvio pregiudiziale” del Tribunale di Roma dell’anno scorso, dopo che due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare dalle autorità italiane, erano stati deportati a Gjader (in applicazione del protocollo Italia-Albania), da dove avevano fatto domanda di protezione internazionale.
La loro richiesta è stata esaminata secondo la procedura accelerata di frontiera ed è stata respinta come infondata, con la motivazione che il Bangladesh si trova nella lista italiana dei Paesi d’origine presunti “sicuri”.
I due bangladesi hanno impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Tribunale della capitale, che si è rivolto alla Corte
di giustizia per chiarimenti.
Il giudice romano, fra l’altro, ha osservato che, contrariamente al regime precedente, l’atto legislativo dell’ottobre 2024, l’ultimo in materia di Paesi “sicuri”, non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del Bangladesh. Per questo, sia i richiedenti sia l’autorità giudiziaria sarebbero privati della possibilità di contestare e controllare la legittimità della presunzione di sicurezza.
A questo proposito, la Corte di giustizia oggi ribadisce in comunicato: «Le fonti di informazione su cui si fonda siffatta designazione devono essere sufficientemente accessibili, sia per il richiedente che per il giudice competente. Tale prescrizione mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo al richiedente di difendere efficacemente i suoi diritti e al giudice nazionale di esercitare pienamente il proprio sindacato (controllo, verifica, ndr) giurisdizionale».
«La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – ha commentato il direttore generale della Fondazione Migrantes mons. Pierpaolo Felicolo – ha finalmente fatto chiarezza su una questione molto importante, a tutela dei diritti dei richiedenti asilo, e di tutti noi».
Collegamento
La sentenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025)














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