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Parole illegittime: la vicenda di Saronno

Nel 2016 la Lega Nord (Saronno) aveva accomunato richiedenti asilo e clandestini in un unico grande stereotipo. I Giudici coinvolti nella vicenda processuale che ne è derivata confermano che chiamare “clandestini” i richiedenti asilo costituisce comportamento discriminatorio e molesto per ragioni di razza ed etnia.

Il Giudice di secondo grado ha quindi respinto l’appello di Lega Nord e del presidente della Sezione Lega Nord di Saronno, Davide Borghi, confermando quanto era già stato stabilito in primo grado a seguito delle  domande di ASGI e NAGA; assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri.

La vicenda risale all’aprile 2016 quando, in seguito all’apertura di un centro di accoglienza a Saronno che avrebbe dovuto ospitare circa 30 richiedenti asilo, la lega nord aveva organizzato una opposizione affiggendo nella cittadina dei cartelli con le seguenti scritte: “Saronno non vuole i clandestini” “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse” “Renzi e Alfano complici dell’invasione

La Corte d’Appello di Milano conferma che qualificare come “clandestini” i richiedenti protezione internazionale attribuisce automaticamente un comportamento illegale a chi invece si trova sul territorio per chiedere protezione e ha diritto di restarvi fino a che la sua domanda non venga esaminata.

Dichiarano i legali delle Associazione che “la sentenza conferma che l’utilizzo di un linguaggio rispettoso dei nostri doveri di protezione e delle persone che la chiedono non è solo un dovere morale ma è anche un obbligo giuridico”

La Corte d’Appello ha riconosciuto la responsabilità sia della sezione locale che della Lega nazionale e ha dunque condannato la Lega nord a risarcire il danno (quantificato in euro 5000 per ogni associazione), a pubblicare la decisione su due quotidiani (“Il Saronno” e “Il Corriere della Sera”) e sulla homepage dei siti internet della Lega, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Per approfondire leggi anche

I profughi non sono clandestini – La Repubblica
La sentenza

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