I dati del primo anno di applicazione da e verso l’Italia del “Dublino III”, cioè la versione del regolamento che determina lo Stato membro dell’UE (più Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) competente a esaminare una domanda d’asilo presentata a partire dal 1° gennaio 2014.
Dublino III, il bilancio del “debutto”: la versione del regolamento che determina lo Stato membro dell’UE competente a esaminare le domande d’asilo presentate dal gennaio 2014 in poi vede, almeno per l’Italia, in crescita tutti gli indicatori (e gli squilibri) rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo anno si sono registrate circa 28.500 richieste di “assunzione di competenza” dai Paesi membri all’Italia, contro meno di 5.000 dall’Italia ai Paesi membri.
Molto più ridotti, come sempre, i trasferimenti di persone effettivamente eseguiti. Fra questi ultimi, peraltro, oltre 3.300 hanno avuto come destinazione il nostro Paese, contro gli appena 13 eseguiti dall’Italia verso i Paesi membri.
In nome della “sovranità nazionale”
Osserva tra l’altro la fonte di questi dati, la rivista Libertà civili del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale: «[Fin dalla sua prima versione del 2003 il regolamento] nasce intriso ancora di sovranità nazionale, che viene esercitata e informa di sé tutto l’articolato, anche nell’ultima versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Diversamente, il Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, pur se faticosamente giunto in porto in parte ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali, enfatizza in varie sue parti, e in particolare all’art. 80, i principi di solidarietà della casa comune europea, che mal si conciliano con l’idea che ha ispirato le ragioni di Dublino».
Il regolamento Dublino III (UE 604/13) è propriamente entrato in vigore nel luglio 2013, riguarda le domande di protezione presentate dal 1° gennaio 2014 ed è applicato dai 28 Paesi membri dell’UE più Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
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