Il decreto attua la decisione del Consiglio Europeo dello scorso 4 marzo sulla protezione temporanea regolata dalla direttiva 2001/55/CE. Si prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno di un anno rinnovabile fino a un altro anno, con “misure assistenziali” e disposizioni a favore degli ucraini già residenti nel nostro Paese. L’ordinanza disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in Italia. Il premier Mario Draghi ha firmato l’atteso decreto sulla protezione temporanea per i profughi della guerra in Ucraina in seguito alla decisione del Consiglio Europeo dello scorso 4 marzo: in quella data il Consiglio aveva attivato per la prima volta la direttiva 2001/55/CE “per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati”. Hanno diritto a un permesso di soggiorno di un anno, rinnovabile per sei mesi e poi ancora per sei mesi «per un periodo massimo di un anno» se la protezione temporanea europea non cesserà per una nuova decisione del Consiglio: 1) i profughi della guerra di cittadinanza ucraina, 2) i profughi cittadini di Paesi terzi accolti in protezione in Ucraina prima del 24 febbraio e 3) i profughi cittadini di Paesi terzi o apolidi che, prima della stessa data, vivevano in Ucraina con un permesso di soggiorno permanente e «che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese o regione d’origine». Il decreto regola il permesso di soggiorno di protezione temporanea e le relative «misure assistenziali», consente ai beneficiari di lavorare e studiare e contiene disposizioni «di favore» per