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Protezione speciale e legge 50: fra ostacoli alla conversione e “narrazioni distorte”

Nell’ambito della disciplina transitoria della legge 50/2023 varie Questure non accettano (illegittimamente secondo il Forum per cambiare l’ordine delle cose) le istanze di conversione della protezione speciale in permesso di lavoro presentate a partire dal 5 maggio: dal Forum, una “call to action” per monitorare le prassi delle Questure del Paese e per chiedere un’immediata revisione di questo orientamento interpretativo. Dall’ASGI, invece, la precisazione che la legge 50 non ha abrogato la protezione speciale, ma nemmeno il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato da obblighi internazionali.

A Bologna, Bolzano, Caltanissetta, Caserta, Catania, Latina, Napoli, Roma, Reggio Calabria, Torino e Savona, nelle ultime settimane  i titolari di protezione speciale rilasciata dalla Commissione territoriale o dal Tribunale sono stati informati dalle Questure dell’impossibilità di convertirla in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se questa istanza è presentata a partire dallo scorso 5 maggio.

La data è quella di entrata in vigore della legge 50/2023 di conversione del “decreto Cutro” (DL 20 del 10 marzo 2023). E le decisioni delle Questure fanno riferimento a una circolare della Commissione nazionale per il diritto d’asilo di inizio giugno.

Ma i giuristi del Forum per cambiare l’ordine delle cose hanno denunciato come questa prassi di discipina transitoria sia in contrasto con quanto previsto dallo stesso decreto “Cutro”. Mentre il Forum, dal canto suo, «al fine di chiedere un’immediata revisione dell’indirizzo interpretativo della circolare e per permettere a migliaia di persone di convertire il loro permesso», chiede di segnalare le prassi adottate dalle Questure delle varie zone del Paese alla mail: info@cambiarelordinedellecose.eu.

L’iniziativa fa parte dell’attività di monitoraggio e advocacy che gli organismi del Forum portano avanti da tempo sulla protezione speciale.

In queste settimane, intanto, l’ASGI ha pubblicato sulla legge 50 le prime di una serie di schede di analisi giuridica. Una è dedicata alla protezione speciale, un’altra all’inasprimento delle sanzioni per il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e una terza alla modifica della disciplina delle espulsioni.

L’obiettivo, precisa l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, è quello di «fare chiarezza e contrastare alcune narrazioni pubbliche che hanno veicolato interpretazioni distorte o comunque errate delle nuove disposizioni». Ma si vogliono anche «offrire strumenti utili a tutti coloro che operano nel settore dell’immigrazione e dell’asilo per un’effettiva tutela dei diritti delle persone».

Un chiaro esempio di “narrazione” bisognosa di una correzione di rotta riguarda proprio la protezione speciale. «A dispetto della narrazione pubblica secondo cui sarebbe stata abrogata, (essa) è ancora in vigore. Inoltre va ricordato che nell’art. 5, co. 6 TUI (testo unico sull’immigrazione, ndr) rientrano tutti gli obblighi costituzionali o internazionali, tra i quali indubbiamente anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. L’intervento del D.L. n. 20/2023 ha, dunque, abrogato non il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, ma i soli criteri con i quali il legislatore italiano aveva inteso orientare l’autorità competente al suo accertamento».

Peraltro, «una ulteriore radicale riforma all’istituto in questione è stata apportata dalla legge di conversione n. 50/2023, che non solo ha abrogato la generale convertibilità del permesso in questione, ma ha eliminato la possibilità di chiedere questa protezione direttamente al Questore».

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