Quello dei “rifugiati ambientali” (vedi nelle news precedenti) è uno status proposto fin dal 1976, ma ad oggi rimane sospeso fra progetti, dibattiti giuridici e il (parziale) “recepimento” da parte di alcune normative nazionali.
“Rifugiato ambientale”, definizione corretta? Sì, no, ma forse… L’espressione “environmental refugee” per indicare il migrante forzato a causa di squilibri ambientali è stata proposta nel 1976 da Lester Brown, ricercatore del Worldwatch Institute.
Ma ad oggi le espressioni «rifugiati climatici» e «rifugiati ambientali» rimangono giuridicamente imprecise, perché lo status di rifugiato fa perno su una situazione di persecuzione, e in più il “profugo” da disastro climatico può sempre (almeno teoricamente) chiedere protezione al proprio Paese.
“Disastro ambientale, cioé persecuzione…”
Eppure, come sottolinea il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015, le situazioni in cui può trovare applicazione la Convenzione di Ginevra esistono, «in quanto l’esposizione a impatti climatici o degrado ambientale può equivalere a persecuzione per una ragione della Convenzione».
Qualche esempio: 1) le vittime di disastri naturali che fuggono perché il loro governo ha rifiutato o ostacolato l’assistenza per punirli o marginalizzarli; 2) politiche di governo che prendono di mira gruppi particolari in casi in cui il cambiamento climatico sta già compromettendo la loro sopravvivenza agricola; 3) un governo che provoca siccità distruggendo o avvelenando l’acqua, o contribuisce alla distruzione ambientale inquinando terra e acque; 4) un governo che rifiuta l’aiuto di altri Paesi dopo un disastro; 5) un governo che non si è curato di prevenire un disastro.
Auckland-Kiribati 2015: il mondo ne parla
Con tutto ciò, la situazione di fatto rimane quella del 2011, quando la “Nansen Conference” di Oslo su “Climate change and displacement” raccomandava tra l’altro di «rafforzare la protezione per le persone sfollate, sia all’interno che all’esterno del proprio Paese».
Nel luglio di quest’anno ha avuto risonanza mondiale la richiesta d’asilo in Nuova Zelanda di un cittadino di Kiribati (Stato insulare dell’Oceania) con la sua famiglia, motivata dall’assedio montante dell’oceano alle sue isole ma respinta dalle autorità di Auckland.
Da una parte, per quanto riguarda il contesto normativo internazionale non si è andati oltre le proposte: una Convenzione specifica di tutela per questa categoria di “rifugiati”? Un protocollo alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati o alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamento climatico (UNFCCC)?
D’altra parte non mancano forme di protezione adottate a livello nazionale (anche) a favore dei “rifugiati ambientali”: in Svezia, in Finlandia, negli USA con il Temporary protected status. Ma anche in Italia, con l’art. 20 del Testo unico sull’immigrazione (“Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”) che contempla esplicitamente i «disastri naturali».
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