Vie di fuga conclude (provvisoriamente) il piccolo “dossier accoglienza” pubblicato in queste settimane di luglio con una vicenda giudiziaria. A Brescia il TAR della Lombardia ha sancito il diritto all’inserimento nel SIPROIMI/ex SPRAR dei titolari di protezione umanitaria che non vi sono mai stati inseriti pur avendo presentato domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto immigrazione e sicurezza 113/2018. Quanto accaduto nel capoluogo lombardo, passando per un ricorso, potrebbe adesso essere “replicato” in tutta Italia.
«Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso… lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato».
Con una sentenza dell’inizio di luglio, la sezione bresciana del TAR per la Lombardia ha sancito il diritto all’inserimento nel SIPROIMI/ex SPRAR dei titolari di permesso per motivi umanitari che non vi sono mai stati inseriti, pur avendo fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto immigrazione e sicurezza 113/2018.
Il ricorso è stato vinto da un titolare di protezione umanitaria con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia nel luglio 2018. Sino a qualche mese fa l’uomo era in accoglienza in un CAS (Centro accoglienza straordinario) del bresciano, a carico della Prefettura del capoluogo.
Ma all’inizio dello scorso aprile ha ricevuto una notifica di cessazione delle misure di accoglienza a seguito dell’entrata in vigore del DL 113/2018 e ha dovuto abbandonare il CAS.
L’8 aprile ha fatto richiesta di ingresso nel progetto SPRAR di Breno (sempre nel bresciano). Il 12 il Servizio centrale dello SIPROIMI gliel’ha negato, sempre citando il DL 113/2018. Cosicché il titolare di protezione umanitaria, assistito da un avvocato, ha fatto ricorso.
La sentenza del TAR di Brescia fa riferimento alla sentenza della Cassazione del 19 febbraio 2019 n. 4890 sull’illegittima applicazione retroattiva della normativa DL 113/2018, e ha stabilito che il principio di non retroattività del DL immigrazione riguarda anche il mantenimento del diritto all’accoglienza nel sistema ex SPRAR/SIPROIMI dei titolari di protezione umanitaria, in quanto la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL 113/2018.
Così il Tribunale regionale ricorsi ha annullato il decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza dal CAS, ma ha anche disposto l’inserimento del titolare di protezione umanitaria nel progetto ex SPRAR/SIPROIMI.
In pratica, secondo il TAR bresciano, tutti i titolari di protezione umanitaria in situazione analoga che non hanno usufruito di un progetto SPRAR avrebbero diritto ancora oggi ad accedere a questo ramo del “sistema” di accoglienza. Vale a dire, quanto accaduto fra Breno e il capoluogo di provincia, passando per un ricorso giudiziario, è “replicabile” in tutta Italia.
Allegato
La sentenza del TAR del 4 luglio 2019 (file .pdf)
Collegamento
A giugno già una sentenza (cautelare) del TAR del Lazio (fonte Altreconomia, giugno 2019)
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