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Non accompagnati: 18 anni, accoglienza e diniego, che fare?

Una nuova scheda e un aggiornamento per affrontare concretamente i problemi del diritto all’accoglienza e dei dinieghi per i minori non accompagnati che compiono 18 anni ai tempi del cosiddetto “decreto sicurezza”. Destinatari, soprattutto i tutori e gli operatori che lavorano con i MSNA.

Dopo l’entrata in vigore del decreto 113/18 converitto nella legge 132/18 (il cosiddetto “decreto sicurezza”), un ex minore straniero non accompagnato (MSNA) che ha compiuto 18 anni ha diritto all’accoglienza? In quale tipo di struttura? E per quanto tempo?

Un’utile, nuova scheda sull’argomento curata dall’ASGI e dalla ONG Intersos risponde che occorre considerare tre elementi: «a) se, prima del compimento dei 18 anni, il minore è stato inserito nel SIPROIMI (ex-SPRAR) oppure no; b) lo status legale del neomaggiorenne (richiedente asilo; titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o umanitaria; ex-MSNA non richiedente asilo che ha richiesto la conversione del permesso per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ecc.); c) se il Tribunale per i minorenni ha disposto il prosieguo amministrativo nei confronti del neomaggiorenne oppure no…».

La scheda L’accoglienza dei minori non accompagnati dopo il compimento dei 18 anni (v. sotto negli allegati) è rivolta in particolare ai tutori di MSNA e agli operatori impegnati con questi ragazzi.

MSNA, ex MSNA e dinieghi

ASGI e Intersos hanno appena messo a punto anche un aggiornamento/integrazione a una loro scheda precedente per affrontare il problema dei MSNA che ricevono diniego alla loro domanda d’asilo dopo il compimento dei 18 anni.

«Nel caso in cui un minore non accompagnato riceva il diniego, può presentare ricorso contro il rigetto, secondo la normativa generale in materia. A differenza dei richiedenti asilo adulti, tuttavia, per i MSNA è possibile anche un’altra strada. Se il MSNA riceve il diniego prima del compimento dei 18 anni, infatti, potrà richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfi i requisiti richiesti dall’art. 32 d.lgs. 286/98, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro, attesa occupazione».

«Se invece la domanda di protezione internazionale viene rigettata dopo il compimento dei 18 anni – prosegue l'”aggiornamento dinieghi” di ASGi e Intersos -, il neomaggiorenne non potrà più richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età. Anche in questi casi, tuttavia, è possibile tentare la richiesta del permesso di soggiorno per studio, lavoro, attesa occupazione ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/98».

Il seguito del documento spiega come sia oggi possibile almeno «tentare» la richiesta di permesso di soggiorno in un quadro normativo incerto.

L’associazione di studi giuridici e la ONG segnalano infine che è disponibile on line il video integrale del  seminario “L’impatto del c.d. decreto Salvini sui percorsi di accoglienza e regolarizzazione dei MSNA” (Torino, dicembre 2018). Il link su Youtube è: https://www.youtube.com/watch?v=1F2yw70H2As

Allegati

L’accoglienza dei minori non accompagnati dopo il compimento dei 18 anni (scheda ASGI e Intersos, luglio 2019, file .pdf)

Minori non accompagnati che ricevono il rigetto della domanda d’asilo dopo il compimento dei 18 anni (aggiornamento ASGI e Intersos, luglio 2019)

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