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Paesi “sicuri”: ancora aperta la questione se l’Italia potrà far ripartire il modello Albania

 

Secondo l’esperto Gianfranco Schiavone, le affermazioni del Governo italiano secondo cui le eventuali future norme UE approvate dal Consiglio Europeo di inizio dicembre rendono legittime le scelte dell’Esecutivo sui centri in Albania sono prive di fondamento, «pura propaganda». Ma intanto, le ultime proposte europee di esternalizzazione del diritto d’asilo e degli iter di rimpatrio sanno di «vendita di esseri umani, considerati al pari di spazzatura da delocalizzare».


 

«È indubbio che il Governo italiano voglia riaprire i centri in Albania, ma se potrà realmente farlo o se invece questo esperimento estremo, anche nel nuovo quadro normativo, è comunque destinato al fallimento, è questione del tutto aperta».

Nei giorni scorsi Gianfranco Schiavone, studioso di migrazioni internazionali, tra gli ideatori dello SPRAR e presidente dell’ICS di Trieste, in un contributo su Unita.it ha fatto ordine nel guazzabuglio informativo con il quale, almeno in Italia, è stato presentato l’esito del Consiglio Europeo di inizio mese su “Paesi d’origine sicuri” e “Paesi terzi sicuri” per quanto riguarda le politiche d’asilo.

Il Consiglio ha espresso e votato a maggioranza, con la contrarietà di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, la propria posizione su tre testi di “riforma” presentati dalla Commissione von der Leyen. Il primo riguarda una “correzione” al Regolamento procedure asilo che entrerà in vigore nel giugno 2026 sul concetto di Paese terzo sicuro. Il secondo, sempre legato al Regolamento procedure, riguarda una lista comune dell’Unione di Paesi d’origine sicuri. Mentre il terzo riguarda la proposta di un nuovo Regolamento rimpatri. Ma la questione centrale è una sola: l’obiettivo dell’UE e dei Paesi membri di riuscire a reinviare verso Paesi terzi o d’origine sempre più richiedenti asilo e migranti espulsi.

Da una parte Schiavone avverte, e argomenta, che con questi atti l’UE entrerebbe in collisione con la Convenzione di Ginevra del ’51 (e con la sua consolidata interpretazione “dottrinale”), con il Protocollo di New York del ’67 e con i suoi propri Trattati. Dall’altra, a proposito della lista comune di Paesi d’origine considerati “sicuri” approvata l’8 dicembre, rimarca: 

Il Governo italiano ha fatto enormi pressioni per l’inserimento in tale breve lista di tre Paesi: la Tunisia, l’Egitto e il Bangladesh, dai quali provengono per l’Italia la maggior parte dei richiedenti asilo. […] Ha sostenuto che non sussistono più ostacoli alla riapertura dei centri di detenzione istituiti in Albania sulla base del noto Protocollo del febbraio 24. La modifica normativa, se approvata, supererebbe in effetti le problematiche giuridiche che la magistratura italiana aveva sollevato alla Corte di Giustizia UE, che con sentenza del 1.08.25 ha accolto i rilievi dei Tribunali italiani e ha posto fine alle operazioni nei centri albanesi in relazione all’esame delle domande di asilo in procedura accelerata di frontiera. Tuttavia ritengo che altri, ancor più rilevanti problemi giuridici assumeranno rilievo. La nozione di Paese di origine sicuro è definita nell’articolo 61 par. 1 dello stesso Regolamento procedure (Reg. UE 2024/1348) di cui qui trattiamo e prevede che un Paese possa essere considerato di origine sicuro “soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni (…) né alcun rischio reale di danno grave” . Il fatto che il nuovo Regolamento ammetta, diversamente dalla norma vigente, la possibilità di inserire sia limitate eccezioni geografiche che eccezioni specifiche per categorie di persone, non permette comunque a mio avviso di eludere la questione di fondo, ovvero che nessun Paese terzo può essere arbitrariamente definito come di origine sicuro se in esso non vige un ordinamento democratico effettivo».

In ogni caso, come ha stabilito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° agosto 2025, spetterà sempre al giudice stabilire caso per caso, richiedente asilo per richiedente asilo, se l’etichetta di Paese d’origine sicuro corrisponda alla situazione reale e sostanziale.

Infine, il presidente dell’ICS interviene anche sull’inasprimento delle politiche di rimpatrio:

«La proposta di riforma prevede una sorta di cessione di competenza al Paese terzo nella prosecuzione delle operazioni di rimpatrio e, pur nei suoi profili inquietanti (verrebbe a configurarsi una sorta di vendita di esseri umani), è completamente diversa dai centri italiani in Albania, nei quali c’è una gestione extraterritoriale del trattenimento delle persone espulse sotto giurisdizione italiana. Anche se sotto certi profili le proposte elaborate in sede UE non sono meno estreme, le affermazioni del Governo italiano secondo cui le eventuali future norme UE approvate dal Consiglio Europeo rendono legittime le scelte dell’Esecutivo sui centri in Albania sono prive di ogni fondamento; in altre parole sono pura propaganda».

Report asilo 2025/ “Perché dovrebbero accettare?”

«Perché un Paese terzo, magari situato lontano dall’Europa nel Sud del mondo, dovrebbe poter accettare di prendere in carico richiedenti asilo che un Paese europeo non desidera? Tale scelta poggerebbe su una motivazione ragionevole, se fosse frutto di una concertazione all’interno di un programma internazionale promosso o comunque monitorato dalle Nazioni Unite, finalizzato a una più equa redistribuzione dei rifugiati; ma se invece il quadro è del tutto diverso e il trasferimento dei richiedenti asilo (ma non dissimile ragionamento vale anche per gli stranieri espulsi) è voluto al solo scopo di rapidamente liberarsi di un peso da scaricare su un altro Paese, non c’è nessuna motivazione rispondente a logiche di equità e di buone relazioni internazionali a motivare l’accettazione da parte del Paese ricevente. L’unica motivazione […] è di tipo economico, in quanto lo Stato europeo paga con somme veramente ingenti l’operazione. Non siamo dunque di fronte a una sorta di vendita di esseri umani considerati da chi invia al pari di spazzatura da delocalizzare? Che tipo di relazioni internazionali delineano questi accordi di vendita di persone? Sono modalità e prassi che possono essere ritenute conformi ai principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti nel Trattato sull’Unione, in particolare laddove si afferma che “nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite” (art. 3 par. 5)?».

Da G. Schiavone, “Liberarsi dei propri obblighi giuridici: le nuove proposte dell’Unione Europea per l’esternalizzazione del diritto di asilo e dei rimpatri”, in Il diritto d’asilo. Report 2025, pp. 122-123

Collegamento

Europa fuorilegge su migranti e Paesi di “origine sicura”: Meloni non può cantare vittoria sul patto con l’Albania (L’Unità, dicembre 2025)

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