Il Regolamento UE n. 604/2013, il cosiddetto Regolamento Dublino III individua i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo.
L’obiettivo è quello di assicurare che la domanda sia esaminata da uno degli Stati membri e di impedire i movimenti interni secondari. In altre parole con il Regolamento “Dublino III” si vuole evitare quel fenomeno per cui il richiedente possa scegliere lo Stato membro in cui inoltrare la domanda.
Il Regolamento “Dublino III” si applica alle domande di asilo presentate dal 1° gennaio 2014 e le sue principali novità sono:
– la modifica di definizione familiare;
– la previsione dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale presentato avverso la decisione che individua lo Stato competente all’esame della domanda;
– la previsione di termini per la conclusione della procedura di ripresa in carico;
– la previsione del trattenimento del richiedente in caso di pericolo di fuga;
– lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.
Purtroppo le novità introdotte con il nuovo Dublino appaiono del tutto residuali e soprattutto insufficienti a garantire un sistema efficace, effettivamente basato sulla solidarietà tra gli Stati e in grado di garantire da un lato un’equa ripartizione delle domande di protezione internazionale tra i vari Stati dell’Unione e dall’altro l’effettiva tutela dei richiedenti asilo. Infatti “Dublino III” non è riuscito a risolvere uno degli aspetti più problematici del sistema, ovvero la forte disomogeneità del livello di protezione all’interno dell’Unione.
Il principio generale
Il Regolamento “Dublino III” conferma la regola generale posta alla base del precedente Regolamento, e ancor prima della Convenzione di Dublino, per cui dove non sia individuabile lo Stato membro competente sulla base dei criteri enunciati dal Regolamento, è competente lo Stato membro di primo arrivo. La novità introdotta è invece la previsione esplicita dell’impossibilità di procedere al trasferimento di un richiedente protezione internazionale se esistono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro individuato come competente
La maggior tutela del minore non accompagnato
Uno degli aspetti più importanti di “Dublino III” è la maggiore attenzione riservata alla tutela di situazioni vulnerabili e in particolar modo la tutela riservata al minore non accompagnato. Vi è infatti l’ampliamento della definizione di familiare del minore, la previsione di tempi brevi per la ricerca dei familiari stessi e la possibilità per lo Stato membro che ospita il minore di ricorrere all’assistenza di ong per favorire il ricongiungimento.
Approfondimenti
Il presente articolo ha tratto parte dei suoi contenuti dalla pubblicazione “Il diritto di asilo tra accoglienza e esclusione” Edizione dell’asino 2016. Tale pubblicazione è scaricabile gratuitamente al seguente link (clicca qui)
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