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Soggiorno di lungo periodo e ricongiungimento: già applicabile la “nuova” normativa europea

Mancano ancora i decreti attuativi e sono scaduti i termini di recepimento… Ma le “nuove” norme europee sul permesso di soggiorno di lungo periodo a favore dei beneficiari di protezione internazionale e sul ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione sussidiaria possono (dovrebbero…) essere già applicate anche in Italia.

Foto: Croix Rouge Luxembourg.

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2013» ecc. ecc. Lo stabilisce la direttiva 2011/51/Ue del maggio di tre anni fa che riforma la direttiva 2003/109 «per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale».

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni… entro il 21 dicembre 2013», recita invece la direttiva 2011/95/Ue, cioè la “direttiva qualifiche” per i beneficiari di protezione internazionale. 

Per il recepimento delle due direttive, il nostro Parlamento ha dato delega al governo nella legge 96/2013 “di delegazione europea” dello scorso 6 agosto.

L’art. 6 della legge 96 contempla il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo per i beneficiari di protezione internazionale, come per gli altri cittadini stranieri. Per ottenerlo, i cinque anni di soggiorno necessari dovranno essere computati a partire dalla data di presentazione  della domanda di protezione. Inoltre, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, il beneficiario di protezione internazionale in aggiunta al periodo di soggiorno deve solo dimostrare «un reddito sufficiente» e non più di vivere in un alloggio «idoneo»;  e questo reddito deve essere calcolato tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità della persona.

L’art. 7 della legge 96, invece, contiene l’equiparazione fra titolari di protezione sussidiaria e rifugiati per il ricongiungimento familiare.

Ad oggi il governo Letta non ha ancora emanato i decreti attuativi delegati. Ma essendo ormai scaduti i termini di recepimento le disposizioni delle direttive, essendo abbastanza chiare, possono (dovrebbero…) già essere applicate.

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