Il gratuito patrocinio è un beneficio previsto dalla Costituzione italiana (art. 24 Cost.) che consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti a un giudice, a chi non è in grado di sostenere le spese legali. Il pagamento di tutte le spese quindi è a carico della Stato. Per quanto riguarda i richiedenti asilo che vogliono impugnare l’eventuale diniego della protezione internazionale e avvalersi del gratuito patrocinio la questione è piuttosto spinosa. E per varie ragioni. A differenza di quanto previsto per la difesa dello straniero espulso (che è ammesso per legge al gratuito patrocinio, sia per l’impugnazione del decreto di espulsione, sia per le udienze di convalida del trattenimento e dell’esecuzione dell’espulsione), il richiedente asilo può avvalersi del patrocinio a spese dello Stato solo laddove presenti apposita domanda e risulti in possesso dei requisiti di reddito richiesti dalla legge. Dal punto di vista pratico, il problema principale riguarda la difficoltà di reperire i documenti di identità, dal momento che la maggior parte dei richiedenti asilo ne è privo e nella fase di domanda di asilo il contatto con le autorità diplomatiche del paese di origine è sconsigliato. Ci si trova così di fronte a persone la cui identità non è certa, le quali autocertificano di non possedere alcun reddito nel paese di origine. Per l’autorità italiana è dunque molto difficile accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di solito, il Consiglio dell’Ordine ammette i richiedenti asilo al gratuito