Si intitola “Dublin Guide. Il Regolamento Dublino III articolo per articolo” un’analisi critica e dettagliata pubblicata in questi giorni dal blog Asilo in Europa. Ne riprendiamo qui, direttamente, gli snodi di sintesi.
Il documento più discusso
«Il regolamento “Dublino” è senza dubbio il “pezzo” del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo (ampiamente documentate in numerosissimi rapporti, inchieste giornalistiche…), ma anche per la scarsa efficienza del sistema (COM 2008/820, 03.12.2008, pag. 1). Secondo i dati di Eurostat, rielaborati nel rapporto Lives on hold (Ecre), nel 2009 e nel 2010 appena il 25% circa delle richieste di trasferimento in un altro Stato è stato poi seguito da un trasferimento effettivo. Peraltro, vi sono Stati che “si scambiano” numeri equivalenti di richiedenti asilo e i costi complessivi del sistema non sono chiari».
I limiti: “Ci vorrebbe ben altro…”
«Il principio generale alla base del regolamento “Dublino III” è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e del Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri. La competenza è individuata attraverso i criteri “obiettivi” del Regolamento, che lasciano uno spazio ridottissimo alle preferenze dei singoli».
«Pur non intaccando tale principio, Dublino III apporta comunque una serie di novità importanti e certamente apprezzabili (molte derivanti in realtà dalla giurisprudenza), in quanto in grado di attenuare parzialmente gli effetti negativi del sistema. Peraltro, il legislatore europeo ha proceduto anche ad una “sistemazione” delle norme in maniera più logica, che dunque facilita in parte la lettura di uno strumento che rimane comunque molto complicato».
«Quello che una – pur positiva – modifica parziale del Regolamento di certo non potrà fare è rimediare ai problemi che stanno alla base del sistema Dublino, il cui impianto si regge su un presupposto non corrispondente al vero, cioè che gli Stati membri costituiscano un’area con un livello di protezione omogeneo. Al contrario, tutti sanno che non è così perché le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e i tassi di accoglimento di domande di protezione “simili” cambiano drammaticamente da un Paese all’altro».
«Ma non è tutto. Infatti, poiché allo stato attuale chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilità di lavorare regolarmente in un altro Stato Ue, ciò significa che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal sistema Dublino come competente a esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui l’interessato dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione. Ciò non tiene conto né delle aspirazioni dei singoli (o dei loro legami familiari o culturali con alcuni Paesi) né delle concrete prospettive di trovare un’occupazione nei diversi Paesi europei. Come se Malta, la Grecia, la Germania, la Svezia fossero la stessa cosa. Occorrono dunque interventi che vanno ben oltre qualche (benvenuta) modifica a Dublino».
Le novità
- «Alcune definizioni sono (leggermente) più ampie, altre sono introdotte per la prima volta (parenti, rappresentante del minore non accompagnato, rischio di fuga).
- Obbligo di considerare sempre l’interesse superiore del minore, possibilità di ricongiungimento più ampie (e in generale più garanzie) per i minori.
- Divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti.
- Obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti (sia prima che dopo l’eventuale decisione di trasferimento) e di condurre un colloquio personale (prima della decisione di trasferimento).
- Regole più chiare (ma più restrittive) sulla competenza in caso di “persone a carico”.
- Si chiariscono in maniera opportuna gli obblighi dello Stato competente.
- Termini più stringenti per la procedura di presa in carico e introduzione di termini per la richiesta di ripresa in carico.
- Il ricorso contro una decisione di trasferimento (pur non automaticamente sospensivo) offre sicuramente molte più garanzie rispetto al “Dublino II”.
- Introduzione di limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura “Dublino” (ma rimane elevato rischio-discrezionalità).
- Chiarite modalità e costi dei trasferimenti.
- Obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (anche sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche.
- Introduzione di un “meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi” in caso di rischio di speciale pressione sul sistema di asilo di un Paese e/o in caso di problemi nel funzionamento dello stesso».
I riferimenti
Il regolamento “Dublino III” (n. 604/2013) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 29 giugno insieme agli altri atti legislativi che, approvati pochi giorni prima, hanno completato il “nuovo ” pacchetto asilo” dell’Ue: il nuovo regolamento “Eurodac” (n. 603/2013), la nuova direttiva “Accoglienza” (2013/33/Ue) e la nuova direttiva “Procedure” (2013/32/Ue).
Il “Dublino III” è entrato in vigore il 19 luglio ma sarà applicato solo a partire dal 1° gennaio 2014.
Il blog Asilo in Europa è espressione dell’omonima associazione con sede a Bologna, fondata all’inizio del 2013. È curato, fra gli altri, dal giurista esperto di diritto d’asilo Alessandro Fiorini.
Collegamento
La Dublin Guide di Asilo in Europa
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1 commento
[…] si recita che lo Stato Italiano offre asilo a chi ne fa richiesta. Altro aspetto da trattare è il regolamento Dublino III che dice in sintesi che è il paese di ingresso quello che deve dare risposta alla accoglienza. […]