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“Procedure” e “accoglienza” in Italia: un Ddl, un’occasione di civiltà

È in discussione in questi giorni alla Camera il Ddl delega per il recepimento delle direttive europee “procedure” e “accoglienza”: un’occasione da non perdere (ma “a rischio”) per dotare finalmente l’Italia di una normativa adeguata in materia di diritto d’asilo, in linea con gli standard previsti dall’Unione.

Disegno di legge 1836. Titolo: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”. Segni particolari: 55 pagine di testo in discussione in questi giorni alla Camera; e, fra gli altri, tre articoli (il 7, l’8 e il 9) per il recepimento delle Direttive Ue 2013/32 (“procedure”) e 2013/33 (“accoglienza”), che in questi stessi giorni e nelle settimane a venire saranno al centro dell’attenzione della società civile impegnata sul terreno del diritto d’asilo, anche in vista della Giornata mondiale del rifugiato del prossimo 20 giugno.

Per l’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) gli obblighi di recepimento delle Direttive 32 e 33 sono oggi un’occasione da non perdere per dotare l’Italia, finalmente, «di una normativa adeguata in materia di diritto d’asilo in linea con gli standard previsti dall’Unione».

Il Ddl in discussione è migliore di quello originario, ma l’Asgi ha indirizzato ai deputati alcune nuove proposte di emendamento sugli articoli 7, 8 e 9.

«I criteri di delega e i principi direttivi che vengono sottoposti ora all’Aula, sia per ciò che attiene l’accoglienza, sia per ciò che attiene le procedure, ci appaiono ancora eccessivamente vaghi e imprecisi», afferma l’associazione: si rischia così «che l’auspicata riforma delle procedure d’esame delle domande di asilo e la connessa riforma del sistema di accoglienza ne venga svilita». Dunque, servono criteri di delega e principi direttivi più precisi e stringenti.

Domanda d’asilo & dintorni

È urgente, sottolinea l’Asgi, una riforma delle Commissioni territoriali, perché occorrono una maggiore indipendenza di giudizio e livelli di competenza più elevati (oggi può accadere, e accade!, che vengano assegnati a una Commissione anche funzionari che non sanno nulla della normativa internazionale su asilo e diritti umani, o nemmeno una delle cinque lingue straniere principali). A queste carenze si può rispondere con una «composizione bilanciata» delle Commissioni tra alti funzionari dell’amministrazione centrale dello Stato ed esperti esterni selezionati con procedura di evidenza pubblica dalla Commissione nazionale.

Inoltre, il numero delle Commissioni deve essere accresciuto.

Occorre stabilire che la decisione su ogni domanda di protezione sia sempre adottata collegialmente dalla Commissione territoriale, sulla base di un’audizione di fronte a tutti i suoi membri (fatta eccezione per i casi di particolare vulnerabilità).

Bisogna rafforzare l’effettività della “tutela giurisdizionale”, come richiedono le norme europee: i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territoriali devono essere esentati da ogni tributo o tassa. Inoltre, ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria deve avere l’immediato accesso di diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Salvo casi residuali, occorre stabilire che i provvedimenti di allontanamento nei confronti dei richiedenti asilo che non possono ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo siano adottati solo dopo che siano definitivi e non più impugnabili i provvedimenti di respingimento della loro domanda di protezione.

In sede di giurisdizione “amministrativa” e “ordinaria”, le proposte di emendamento dell’Asgi comprendono anche due correttivi “tecnici” ma potenzialmente rilevanti per le sorti in Italia dei numerosi richiedenti asilo che incappano nelle maglie del regolamento “di Dublino” e dei migranti in protezione umanitaria.

Accoglienza non fa (più) rima con emergenza

Occorre garantire al richiedente asilo la fruizione di tutte le misure di accoglienza dal momento della presentazione della domanda.

Per costruire un Sistema nazionale di accoglienza non più incoerente e confuso («con continui ricorsi a misure di cosiddetta emergenza»), occorre una programmazione triennale con adeguamento annuale; bisogna chiudere progressivametne i Cara, «che come è emerso da studi e ricerche condotte da vari enti di ricerca italiani ed europei, nonché, recentemente, anche da inchieste giornalistiche, si sono rivelati strutture inefficienti, costose e non grado di garantire il rispetto degli standard minimi di tutela dei richiedenti asilo previsti dal diritto dell’Unione». Si deve ricorrere a centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo solo nella prima gestione degli arrivi di flussi massicci ed improvvisi di migranti.

Va organizzato, invece, un solido sistema di “accoglienza diffusa” su tutto il territorio nazionale: quote regionali di posti ordinari sulla base della proporzione residente; gestione ordinaria degli interventi affidata ai Comuni, nell’ambito del sistema dei servizi sociali dei rispettivi territori, attraverso la concertazione con le Regioni e con oneri a carico dello Stato; quanto alle concrete strutture di accoglienza, bisogna ricorrere ad alloggi ordinari oppure a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni» che garantiscano l’unità dei nuclei familiari e le esigenze dei beneficiari più vulnerabili. In pratica, si tratta di valorizzare pienamente il buon funzionamento dell’esperienza decennale dello Sprar.

Ancora, si deve prevedere che il rifugiato senza risorse o comunque non ancora autonomo subito dopo il riconoscimento della protezione,  fruisca di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico per l’inclusione sociale che duri almeno 12 mesi, prorogabili in caso di vulnerabilità. «Si tratta di una misura di assoluta necessità, posto che l’aspetto forse più critico del sistema italiano in materia di accoglienza è costituito proprio dalla mancanza di programmi di supporto all’integrazione sociale dei titolari di protezione».

In questi giorni l‘iter del Ddl delega 1836 è seguito, fra le altre, dalle realtà che fanno capo alla rete di Europasilo.

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