Procedure, iter burocratici, moduli e modelli, tempistiche e scadenze: il percorso di un richiedente asilo in Italia risulta più complesso sulla carta che nella realtà effettiva dei fatti. In questo ambito si traccerà una guida generale, di mero carattere burocratico-amministrativo, volta a descrivere i passaggi obbligati a cui si trova di fronte il richiedente asilo sul suolo italiano. Fondamentale ricordare che non esistendo una normativa unica sul rifugio i passaggi qui descritti possono leggermente variare da Questura a Questura o da ente a ente. Essenzialmente la domanda d’asilo è compresa fra quattro momenti:
Ognuno di questi quattro momenti non è a se stante ma correlato agli altri dalla Questura che prende in carico la domanda d’asilo e che deve seguire il richiedente fino al momento della acquisizione della decisione. Cioè è la Questura che deve garantire il collegamento fra il richiedente e la Commissione Territoriale, garantire che il richiedente sia debitamente informato dei suoi diritti e dei suoi doveri, fissare le date e gli appuntamenti affinché il richiedente possa concludere con successo l’iter di domanda in Italia.
Essere veloce e porsi una domanda.
La velocità concerne il tempo massimo per cui si può fare domanda d’asilo [1] e ottenere, presumibilmente, un posto di accoglienza SPRAR senza dover transitare nei centri per stranieri. Il tempo massimo è fissato in 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. In questi 8 giorni l’aspirante richiedente asilo deve recarsi nella Questura di competenza o presso la Polizia di Frontiera e avviare tutte le pratiche. Superati tali giorni lo Stato italiano non ritiene più la richiesta d’asilo il motivo principale dell’arrivo in Italia. Fondamentale ricordare che in Italia non esiste nessuna scadenza [2] per fare domanda di asilo, per cui gli 8 giorni succitati sono valevoli solo per l’accesso nel sistema accoglienza e trattenimento. La non tempestività alla procedura, pur non essendo motivo ostativo alla domanda di asilo, rappresenta tuttavia un elemento di valutazione, infatti in sede di merito il richiedente asilo sarà chiamato a dimostrare di aver avuto un giustificato motivo per ritardare la presentazione della domanda.
La domanda è la seguente: posso io Sig. *** fare richiesta d’asilo in Italia? Secondo la legislazione europea, cioè secondo il Regolamento di Dublino II [3], non può essere scelto autonomamente il paese in cui avviare le pratiche d’asilo. Il Regolamento Dublino II [4] stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata, in uno degli Stati membri, da un cittadino di un paese terzo. La competenza di uno Stato è legata a differenti situazioni [5], ad esempio:
La verifica di competenza dell’Italia, per l’esame della domanda d’asilo, è eseguita dall’Unità Dublino, si tratta di un ufficio appositamente creato presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno che prende una decisione in base alle informazioni sul richiedente di cui dispone. Le informazioni sono fornite dalla Polizia che accoglie la richiesta di protezione internazionale. Nel tempo di attesa che occorre all’Unità Dublino per stabilire la competenza o meno dell’Italia la condizione del richiedente non cambia. Infatti lo straniero che si trova nella cosiddetta ‘fase Dublino’ si deve considerare a tutti gli effetti un richiedente asilo e deve avere accesso alle misure di accoglienza stabilite per legge.
Alla Polizia italiana.
La domanda d’asilo è personale e deve essere fatta o presso la Polizia di frontiera o presso una qualsiasi Questura, nell’ufficio immigrazione. Le due possibilità si legano al momento in cui si avvia la pratica: o al momento di arrivo sul suolo italiano (Polizia di frontiera) oppure successivamente, in un qualsiasi altro tempo, se il richiedente si trova già in Italia (Questura di competenza). La presentazione della domanda d’asilo è automaticamente estesa ai figli minori non coniugati presenti sul territorio italiano.
Normalmente la richiesta d’asilo presso la Polizia prevede due differenti incontri o appuntamenti: il primo in cui viene effettuato il cosiddetto fotosegnalamento e il secondo in cui viene fatto compilare al richiedente il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” o Modello C3. Il secondo appuntamento riguarda la verbalizzazione della richiesta dell’asilo politico e sottostà all’articolo 15 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per cui la non presentazione presso la questura comporta una sanzione amministrativa [6].
Fotosegnalamento
Il fotosegnalamento, presa delle impronte digitali e di fotografie segnaletiche, è previsto dalla legge italiana qualora il richiedente sia entrato senza visto, cioè in maniera irregolare nel territorio dello Stato. In realtà è prassi che ogni richiedente asilo, avente o meno documenti d’identità, sia sottoposto a questa pratica.
Modello C3
Il Modello C3 è il documento che permette la formalizzazione della domanda d’asilo ed è composto da una serie di domande riguardanti:
È possibile aggiungere un foglio con il racconto della storia personale. Il modello C3 può essere scritto nella lingua madre del richiedente o in qualsiasi altra lingua veicolare che permetta la piena espressione. In ogni fase del procedimento, quindi anche successivamente alla stesura del modello C3, il richiedente asilo può inviare memorie e/o documentazione aggiuntiva alla Commissione Territoriale.
All’avvio della pratica corrisponde l’ingresso nel programma d’asilo italiano ovvero la Questura o la Polizia di Frontiera stabiliscono se il neo richiedente asilo rientra in uno dei casi di accoglienza o trattenimento per cui deve essere inviato in un CARA o in un CIE, come delineato nel paragrafo 10 di questa guida. Nel caso non si registrassero gli estremi per un invio in un centro per stranieri (CARA o CIE) il richiedente dovrebbe essere accolto nel sistema SPRAR, come delineato nel paragrafo 7. É la Questura che informa la Prefettura della necessità del reperimento di uno o più posti SPRAR ed è quest’ultima che si carica della responsabilità di inserimento del richiedente. L’insufficienza cronica dei posti SPRAR ha portato Questura e Prefettura a inviare presso i centri per stranieri (CARA e CIE) dei richiedenti asilo non destinabili per norma di legge a queste strutture. Alternativa ai CARA possono anche essere i circuiti di accoglienza come i dormitori, inseriti nei servizi sociali di ogni città e non specifici per i richiedenti asilo. Ultima alternativa può essere la totale assenza di inserimento del richiedente asilo in un qualsiasi progetto al quale deve però essere corrisposta una somma di denaro giornaliera.
Tutti quelli in possesso.
La Questura chiede al richiedente quali documenti abbia in possesso e ne ritira gli originali consegnando unicamente una copia contrassegnata dal timbro “verbale di consegna”.
Tali documenti possono essere carte d’identità, passaporti, lasciapassare, visti, certificati vari, tessere di partito.
I funzionari della Questura hanno l’obbligo di informare il richiedente su tutte le fasi della procedura di domanda d’asilo, quindi sulla tempistica, sui documenti, sui diritti e sui doveri, sui mezzi a disposizione per accedere in piena sicurezza, comprensione e dignità all’iter. Ad esempio nel caso in cui il richiedente avesse difficoltà nell’espressione di sé e della propria vicenda, per motivi personali o semplicemente per analfabetismo, deve essere messo in condizione di potere superarle.
La Questura redige il verbale riportante le dichiarazioni del richiedente (modello C3), allega tutta la documentazione raccolta, e lo sottopone, per avere firma e approvazione, al richiedente a cui deve venire rilasciata, in istanza finale, una copia. Tale dossier personale viene inviato alla Commissione Territoriale di competenza ed è anche il materiale su cui si basa la decisione della stessa nel caso in cui il richiedente non si presenti all’audizione senza un giustificato motivo.
Qualsiasi comunicazione inerente la domanda d’asilo (come per esempio le convocazioni e le decisioni prese dalla Commissione Territoriale, la richiesta di documentazione ulteriore, il trasferimento in un altro paese e così via) deve essere fatte nella lingua del richiedente asilo e qualora non fosse possibile in una lingua veicolare indicata come preferenza fra inglese, francese, spagnolo e arabo dal richiedente.
In Italia non è possibile stabilire una tempistica unica.
Prima della creazione delle Commissioni Territoriali le tempistiche italiane avevano raggiunto tempi record e cioè sfioravano i due anni di attesa per ogni domanda d’asilo. Ciò significava che per due anni chi faceva domanda non aveva diritto di lavorare e di iniziare un processo di integrazione nel tessuto sociale di accoglienza. Era consuetudine che arrivato il giorno dell’audizione ben pochi si presentassero davanti alla Commissione Unica avente sede a Roma.
Dal 2008 esistono dieci Commissioni Territoriali e i tempi si sono ridotti drasticamente fino ad arrivare al mese e mezzo (ma solo nei casi migliori) per essere auditi dalle Commissioni Territoriali e alla settimana per ottenere conoscenza della decisione finale. In realtà la legge italiana stabilisce che l’audizione si svolga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e che la Commissione Territoriale decida nei 3 giorni successivi.
Normalmente la tempistica per chi si presenta autonomamente presso una Questura italiana è così suddivisa [7]:
fase 1 – la Questura prede in carico la domanda d’asilo fissando un appuntamento con il richiedente per l’espletamento dell’iter burocratico, finalizzato all’identificazione (fotosegnalamento e modello C3): appuntamento a una settimana o dieci giorni;
fase 2 – la Questura fissa l’audizione presso la Commissione Territoriale, a seconda del calendario della stessa, e informa il richiedente con una comunicazione scritta: appuntamento a due o tre settimane;
fase 3 – la Questura contatta il richiedente e fissa un appuntamento per la consegna del verdetto della Commissione Territoriale.
Il nome per esteso è Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e si tratta di un organismo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno. È composta da 4 membri:
Per ciascun componente sono nominati uno o più supplenti. La carica ha una durata triennale ed è rinnovabile.
Per comprendere questo organismo nella sua veste odierna è necessario ripercorrere brevemente la storia dei suoi antenati. Nel 1952 uno scambio di note fra il Governo italiano e UNHCR aveva fatto nascere la Commissione paritetica di eleggibilità (Cpe), organismo che si doveva occupare del riconoscimento dello status di rifugiato politico in Italia. Questo organismo fu lasciato immutato fino al 1989 quando, con la legge Martelli, furono fatti cessare gli effetti della limitazione geografica e vennero imposti il riordino degli organi e delle procedure per l’esame delle richieste di protezione internazionale. Nacque così la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con sede a Roma trasformata, con la legge Bossi-Fini del 2002, nella Commissione Nazionale per il diritto d’asilo. Con questa stessa legge s’introdusse il decentramento dell’esame delle domande d’asilo con la creazione delle Commissioni Territoriali, prima in numero di 7 e poi dal 2008 innumero di 10 e della Commissione Nazionale [8] avente compiti di coordinamento, formazione periodica dei componenti delle Commissioni Territoriali, di esame per i casi di revoca e cessazione degli status rilasciati in Italia. La stessa Commissione Nazionale avrebbe il compito di redigere un opuscolo informativo ad uso dei richiedenti asilo che deve illustrare le fasi della procedura di asilo, i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia, le prestazioni sanitarie e la modalità per riceverle, l’indirizzo e il recapito telefonico dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale [9].
Le dieci Commissioni Territoriali italiane sono:
Le Commissioni Territoriali hanno il compito di esaminare, valutare e decidere circa le domande d’asilo presentate alle autorità competenti in Italia. Esse sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere fatte con il voto favorevole di almeno tre componenti [11]. In caso di parità prevale sempre il voto del presidente.
Lo strumento utilizzato per valutare e decidere circa le domande d’asilo è l’audizione. Si tratta di un colloquio personale (seduta non pubblica) fra i membri della Commissione Territoriale e il richiedente asilo. Vi sono tuttavia particolari situazioni, previste dalla legge, che ammettono la presenza al colloquio di terze persone, come l’avvocato, nel caso il richiedente ne sia assistito, come il personale di sostegno, nel caso il richiedente sia portatore di particolari esigenze [12] oppure nel caso di minori di uno dei due genitori e in loro assenza del tutore. È possibile chiedere di sostenere l’audizione con un solo membro della Commissione, dello stesso sesso del richiedente.
L’audizione verte sulle stesse domande del modello C3 e cerca di approfondire soprattutto la parte concernente i motivi per cui è stato lasciato il paese d’origine e i motivi per cui non è più possibile (sia per una questione di impossibilità esterna che per motivi di volontà personale) farvi ritorno in condizioni di sicurezza. L’audizione prevede sempre la presenza di un mediatore linguistico che permetta al richiedente di esprimersi nella propria lingua madre.
La Commissione Territoriale prima dell’audizione può:
La Commissione Territoriale deve:
La Commissione Territoriale può decidere di:
Per i casi di diniego vengono riportati sul provvedimento di decisione, sotto la dicitura ‘nota’, i modi di impugnazione della decisione stessa [14].
Teoricamente al Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Concretamente ben pochi richiedenti riescono ad entrare in questo sistema. Le risorse riferenti a tale servizio sono talmente scarse che, per esempio, nel biennio 2008/2009 sono stati resi disponibili soltanto 3.000 posti ogni sei mesi per far fronte a numeri tre volte maggiori di richieste d’asilo e di domande accettate.
Lo SPRAR venne creato nel 2001 sulla base di un progetto promosso dal Programma Nazionale Asilo (PNA), l’UNHCR e l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Trovò poi attuazione nel 2002 tramite la legge Bossi-Fini e venne affidato, tramite apposite convenzioni, all’ANCI. Il sistema è infatti formato dagli enti locali italiani, distribuiti sul territorio, che mettono a disposizione servizi diversi d’accoglienza, di protezione e di integrazione rivolti ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Si tratta quindi di un sistema non istituzionalizzato ma basato sull’iniziativa di singole realtà locali come comuni, province, associazioni. L’ANCI ha compiti d’informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali.
L’Italia ha l’obbligo di assicurare ai richiedenti asilo un’adeguata accoglienza, finalizzata a garantire un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri [15]. Le risorse a cui gli enti locali accedono per poter offrire questo servizio provengono dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo. La finalità dello SPRAR è garantire un percorso di ‘accoglienza integrata’, che superi la sola distribuzione di vitto e alloggio prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
L’accesso allo SPRAR avviene quando ricorrano due condizioni: che il richiedente sia privo delle risorse necessarie al suo mantenimento, ovvero versi in uno stato di indigenza accertato dalla Prefettura e che abbia presentato la domanda d’asilo nel termine di 8 giorni dall’ingresso nel territorio italiano [16]. Per i richiedenti ammessi all’accoglienza la Commissione Territoriale incaricata dell’esame della domanda è quella competente per il territorio in cui essi sono ospitati. L’accoglienza nello SPRAR può essere revocata in una serie di casi stabiliti per decreto con disposizione della Prefettura. I casi di revoca sono:
L’accoglienza SPRAR ha termine dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda o al momento della comunicazione della decisione della Commissione Territoriale.
Finora il Ministero dell’Interno ha giocato al ribasso per quanto riguarda le cifre destinate agli interventi di tipo strutturale come il sistema SPRAR, proponendo ad esempio per diversi anni programmi annuali [17] (per cui gli enti lavoravano senza sapere se l’attività in cui si investivano risorse e competenze poteva avere continuità) oppure non concedendo di allungare il periodo di accoglienza o di aumentare il numero di posti disponibili. Questo atteggiamento si scontra spesso con la realtà effettiva dei fatti, dei numeri, delle situazioni e costringe il Ministero verso interventi di tipo emergenziale (extra finanziamenti per fornire temporanei posti SPRAR, per creare e gestire provvisori CARA) aventi come risultato un maggior esborso di denaro evitabile con finanziamenti maggiori agli interventi di tipo strutturale.
Oltre ai posti SPRAR esistono i cosiddetti extra SPRAR. Si tratta normalmente del circuito di accoglienza (dormitori, mense, ecc) che le città italiane hanno strutturato negli anni per le più varie necessità e che finisce anche per accogliere i richiedenti asilo e i rifugiati quando non esistono alternative valide. I posti extra SPRAR non garantiscono il percorso di ‘accoglienza integrata’ alla base dello stesso progetto ministeriale ma solo i servizi e i beni di prima necessità come il tetto, il letto e il cibo. Essi sono la controprova dell’insufficienza del sistema e sono esclusivamente legati alle risorse delle varie città o realtà locali italiane.
In Italia a seconda del verificarsi di alcune situazioni il richiedente asilo può essere trattenuto, per un determinato numero di giorni, in appositi centri. Essi si dividono in quattro categorie: i CPSA, i CDA, i CARA e i CIE.
Il caso dell’accoglienza:
Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA)
Si tratta della prima struttura che il potenziale richiedente asilo può incontrare durante il suo viaggio una volta arrivato in Italia. Questi centri furono istituiti con un decreto interministeriale del 2006 e riguardano esclusivamente gli arrivi via mare tanto è che sono conosciuti anche come centri sbarchi. Sono centri dedicati alla prima accoglienza e al primo soccorso. Le condizioni e le modalità specifiche del trattenimento non sono specificate nel decreto ma di norma il trattenimento non supera le 48 ore ed è seguito dal trasferimento presso altre strutture.
In Italia si registrano tre CPSA: Lampedusa, dotato di 804 posti, Elmas (Cagliari) dotato di 220 posti e Pozzallo (Ragusa) dotato di 180 posti. Le attività dei centri, in seguito alla diminuzione drastica di sbarchi durante la seconda metà del 2009, sono state sospese.
Centri d’accoglienza (CDA)
Si tratta di centri di prima accoglienza istituiti nel 1995 con la legge 563/95 detta anche legge Puglia [18]. Sono nate per arginare e gestire una situazione di emergenza – gli sbarchi in Puglia degli anni ’90 - e sono diventate strutture permanenti e diffuse sul suolo italiano, le prime destinate all’accoglienza dello straniero. I centri di accoglienza svolgono una funzione che può essere definita di ‘smistamento’, infatti tutti i migranti, intercettati nel loro passaggio di frontiera, vi vengono accolti, indipendentemente dal loro stato giuridico, al fine di garantire un primo soccorso e di emanare un provvedimento che ne legittimi la presenza sul territorio italiano o ne disponga l’allontanamento. La legge disciplinante questi centri non stabilisce un limite temporale preciso di trattenimento ma indica che le operazioni connesse al soccorso e alla prima accoglienza debbano svolgersi nel “tempo strettamente necessario” all’adozione dei provvedimenti. La normativa quindi non definisce i diritti dello straniero accolto nel centro ed è diventata consuetudine che venga negato la libertà di uscita e circolazione durante le ore diurne, configurandosi così una limitazione della libertà personale senza la necessaria convalida di un giudice.
In Italia i CDA (a parte la struttura di Cassibile – Siracusa – destinata solamente alle funzioni specifiche di CDA ma chiusa il 31 luglio 2009) sono associati ai CARA. Possono verificarsi due differenti situazioni:
Centri d’Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA)
La Polizia italiana ha il compito di verificare l’identità di ogni richiedente asilo. Il Governo nel 2008 ha istituito a questo riguardo i Centri d’Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA), che hanno come finalità l’individuazione dell’identità personale. Sono i successori dei CDI (centri di identificazione) istituiti con la legge Bossi-Fini nel 2002 per ospitare i richiedenti asilo e diventati operativi nel 2004.
La legge individua tre situazioni per cui si può essere inviati in un CARA:
I tempi di permanenza nei CARA sono differenti a seconda delle motivazioni che hanno causato l’invio da parte del Questore. Nei primi due casi (tentativo di eludere i controlli di frontiera e soggiorno irregolare) non potranno essere superati i 35 giorni, nel terzo caso (mancanza di documenti) i 20 giorni [19]. Con lo scadere del periodo d’accoglienza viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della Commissione Territoriale. Tale permesso non da diritto a svolgere un lavoro e nemmeno a ricevere una abitazione; si ha la libertà di muoversi sul territorio italiano con l’obbligo di comunicare sempre alla Questura l’indirizzo di domicilio o residenza e ogni suo mutamento. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione del cambio di domicilio la Questuraritiene valido l’ultimo indirizzo registrato e ogni comunicazione si ritiene validamente effettuata.
Con il superamento di 6 mesi d’attesa il richiedente può ottenere un permesso di soggiorno, valido 6 mesi, che concede l’accesso al mondo del lavoro regolare.
Durante la permanenza in un centro CARA si ha la possibilità di uscire e di spostarsi solo durante le ore diurne. Si possono ottenere permessi straordinari, a discrezione del Prefetto, per allontanamenti temporanei superiori alle 12 ore inerenti gravi problemi personali, familiari, di salute o motivi che riguardino la domanda di protezione internazionale.
I CARA sono disciplinati da un regolamento interno, stabilito a partire dalla convenzione d’appalto con il Governo dall’ente gestore aggiudicatario, il quale prevede oltre alle regole di comportamento, gestione e funzionamento del centro una serie di diritti per i richiedenti asilo sanciti dalla legge italiana. Questi dovrebbero essere e sono sulla carta: il diritto all’assistenza medica e alle cure d’emergenza, il diritto ad alloggi separati fra uomini e donne e ad alloggi comuni per i nuclei familiari, il diritto a ricevere visita da parte dei membri dell’UNHCR e di organi di tutela dei rifugiati, di avvocati, di familiari e di cittadini italiani che abbiano ricevuto un permesso specifico da parte del Prefetto. Inoltre sono tutelate tramite un’adeguata assistenza una serie di situazioni come i casi di età avanzata, di gravidanza, i casi con presenza di problemi fisici e psicologici legati a violenze sessuali, torture o maltrattamenti, i casi di malattie.
Differente è il caso dei minorenni [20] non accompagnati perché la legge prevede che essi non siano trattenuti nei CARA, neppure per gli accertamenti legati all’identità, ma siano destinati a strutture specifiche adeguate all’età. Per la loro tutela viene nominato un tutore che ha il compito di aiutare, di seguire tutto il caso del minore in carico fino alla decisione della Commissione Territoriale. È possibile cercare di rintracciare i genitori nella totale sicurezza sia per il minorenne che per i genitori stessi, se essi si trovano ancora nel paese d’origine. In Italia il minorenne ha il diritto di andare a scuola.
In Italia i CARA sono presenti solamente in 5 regioni per un totale di 12 strutture e 3335 posti. Come già specificato essi si suddividono in CDA/CARA e CDA+CARA. A questi si aggiungono i CARA, cioè i centri aventi come unica destinazione d’uso l’accoglienza ai richiedenti asilo.
CDA/CARA (già elencati nel paragrafo precedente): Castelnuovo di Porto (Roma) con 680 posti, Bari Palese con 994 posti, Brindisi Restinco con 128 posti, Mazara del Vallo, Valderice, Marsala e Castelvetrano (Trapani) rispettivamente con 100, 200, 114, 121 posti.
CDA+CARA: Borgo Mezzanone (Foggia) con 198 posti, Sant’Anna (Crotone) con 256 posti e Caltanisetta con 96 posti. Le cifre qui riportate indicano le capienze delle strutture a destinazione CARA. Nel paragrafo precedente sono riportate le cifre delle strutture a destinazione CARA.
CARA:Gradisca d’Isonzo (Gorizia) con 138 posti e di Salina Grande (Trapani) con 310 posti.
Il caso del trattenimento:
Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)
Decisamente differente il caso dei centri CIE o ex CPTA (Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza) istituiti dalla legge Turco-Napolitano nel 1998 e rinominati secondo la dicitura attuale nel 2008. Secondo la legge italiana vengono trattenuti in questi centri i richiedenti asilo che:
Normalmente il provvedimento di trattenimento per il richiedente asilo è adottato dal questore. Qualora il trattenimento sia già in corso il questore chiede al tribunale una proroga del periodo di ulteriori 30 giorni al fine di poter essere sottoposto all’esame prioritario presso la Commissione Territoriale.
Il tempo massimo di permanenza nei CIE è stato portato, nell’agosto 2009, a 180 giorni e il trattenimento in questi centri pur non configurandosi come misura detentiva finalizzata all’espiazione di una pena incide totalmente sulla libertà personale sancita dall’articolo 13 della Costituzione Italiana, in quanto diritto fondamentale della persona, riconosciuto anche allo straniero presente sul territorio dello Stato sia regolarmente che irregolarmente. Per questa ragione la limitazione, ovvero il trattenimento presso il CIE, deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria.
La legge italiana dispone che l’accesso nei CIE sia garantito ai rappresentanti dell’UNHCR, agli avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell’interno.
In Italia si contano 13 CIE per un totale di 1.814 posti. I CIE sono presenti in 8 regioni: in Piemonte con il centro Brunelleschi di Torino (posti 98), in Lombardia con il centro Corelli di Milano (posti 132), in Emilia Romagna con i centri di Modena e Bologna (rispettivamente 95 e 60 posti); in Friuli Venezia Giulia con il centro di Gradisca d’Isonzo (posti 194), in Lazio con il centro Ponte Galeria di Roma (posti 364), in Puglia con i centri di Bari Palese e Brindisi Restinco (rispettivamente posti 196 e 83), in Calabria con i centri di Crotone e Catanzaro-Lamezia Terme (rispettivamente posti 124 e 75), in Sicilia con i centri Serraino Vulpitta di Trapani, Pian del Lago di Caltanisetta e Loran di Lampedusa (rispettivamente posti 43, 96 e 200).
I centri per stranieri qui descritti non presentano né uniformità di struttura né di gestione dal momento che sono nati per fare fronte ad una situazione di emergenza che non ha mai visto un seguito di piani razionali, strutturati sul lungo periodo.
Le strutture scelte per ospitare i centri sono quasi tutti ex edifici militari e non sono stati adeguati alla nuova destinazione d’uso dettata dalla legge. Ogni centro (CPSA, CDA, CARA, CIE) risponde alla Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo (facente parte del Dipartimento libertà civili e immigrazioni del Ministero dell’Interno) ma presenta un ente gestore [22] aggiudicatario della gara di appalto promulgata dalle Prefetture di competenza su capitolato d’appalto del Ministero dell’Interno. Le Prefetture hanno il compito di stipulare con gli enti aggiudicatari apposite convenzioni, strutturate a partire del capitolato, concernenti i servizi di cui essi si fanno carico. Dalle convenzioni stipulate gli enti e la Prefettura stabiliscono un regolamento interno del centro in gestione. Gli appalti hanno una durata triennale e non sono rinnovabili.
I servizi riguardano:
Importante specificare che in Italia gli enti di gestione provengono da ambiti diversi e di conseguenza sono portatori di competenze anche molto lontane fra loro e di orientamenti di gestione diversificati. Infatti il criterio di aggiudicazione dell’appalto non è la più o meno consolidata esperienza del soggetto partecipante alla gara [24] ma è la presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (appalto al massimo ribasso). La determinazione dell’importo è dato dal prezzo della fornitura dei beni e dei servizi elencati sopra, rapportato alla capienza della struttura, calcolato su base annua e moltiplicato per tre annualità.
Attualmente sono operanti i seguenti enti gestori:
Dal 2008 il richiedente asilo che ha ricevuto un diniego ha un unico mezzo di impugnazione della decisione: esso può fare ricorso presso il Tribunale di competenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione della Commissione Territoriale. Se si trova ospitato in un CARA o in un CIE il periodo di ricorso si riduce a 15 giorni.
Gli strumenti di tutela che il richiedente asilo poteva porre in essere una volta ricevuto il provvedimento di diniego sono stati ridotti con il passare del tempo. La procedura stabilita dalla Bossi-Fini e dalle successive modifiche (D.P.R. 303 del 2004 e il Dlgs 140 del 2005) prevedeva, infatti, due differenti possibilità: il riesame della domanda (laddove vi fossero elementi nuovi o sopravvenuti o non adeguatamente valutati dalla Commissione esaminatrice tali da modificare la decisione) e il ricorso avverso il diniego e la contestuale richiesta di autorizzazione a rimanere sul territorio da inoltrare al Prefetto. Al tempo stesso è importante specificare che il riesame poteva però essere richiesto solo nel caso in cui il richiedente si fosse trattenuto presso un Centro di Identificazione durante l’istruzione della sua domanda di asilo: questo limitava, di fatto, il numero di persone che potevano accedere a questo strumento di tutela. In ogni caso all’oggi né il riesame né l’autorizzazione al Prefetto sono previste dalla procedura italiana.
I casi ammissibili di ricorso presso il Tribunale sono:
In Italia si possono verificare due situazioni, la prima che prevede la sospensione della decisione, ovvero del provvedimento, e la possibilità conseguente di rimanere sul territorio italiano con un nuovo permesso di soggiorno della durata di 3 mesi e la seconda che non consente la sospensione dell’efficacia della decisione, ovvero del provvedimento, e l’obbligo conseguente di fare ritorno nel paese d’origine.
La prima situazione si verifica qualora il richiedente si trovava in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda oppure qualora il richiedente era stato ospitato in un CARA per l’accertamento dell’identità.
La seconda situazione si verifica qualora la Commissione Territoriale ha diniegato la domanda per manifesta infondatezza o per inammissibilità oppure qualora la decisione è stata presa dopo un allontanamento ingiustificato da un CARA o qualora il richiedente presenta ricorso dopo essere stato accolto in un CARA per aver tentato di eludere i controlli di frontiera o per essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. La legge italiana attraverso i Tribunali può concedere tuttavia la sospensione del provvedimento di espulsione se ricorrono gravi e fondati motivi di insicurezza e pericolo.
Nel caso del ricorso il richiedente deve farsi assistere da un avvocato, se non ha la possibilità di farsi pagare può fare domanda per avere un’assistenza legale gratuita (gratuito patrocinio a spese dello stato).
Nel momento in cui anche il Tribunale neghi il riconoscimento della protezione internazionale il richiedente può proporre reclamo alla Corte d’appello e contro la sentenza di quest’ultima può proporre ricorso per Cassazione.
La Commissione Territoriale rilascia un provvedimento attraverso cui il nuovo titolare di protezione internazionale può ritirare presso la Questura il permesso di soggiorno. Nel caso di rifugio politico ha una durata di 5 anni rinnovabile ad ogni scadenza, nel caso di protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni, rinnovabile alla scadenza, nell’ultimo caso di protezione umanitaria il permesso ha durata di 1 anno e a causa dell’assenza di una norma specifica dovrebbe essere rinnovato alla scadenza, salvo diversa indicazione della Commissione Territoriale. in presenza di passaporto, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tutti i permessi di soggiorno, in presenza di passaporto, sono convertibili alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il rifugiato politico una volta riconosciuto gode dello stesso trattamento accordato ai cittadini italiani in materia di libertà religiosa e istruzione religiosa; istruzione elementare; accesso ai tribunali e assistenza giuridica; protezione della proprietà industriale (invenzioni, modelli, marchi,), letteraria, artistica e scientifica. Esso ha una serie di diritti fra cui l’accesso alla legislazione del lavoro (compreso il lavoro dipendente), il diritto al ricongiungimento familiare senza il soddisfacimento delle disponibilità di alloggio e reddito previste per gli stranieri [25], all’assistenza sociale e sanitaria (cioè alle prestazioni del sistema socio-sanitario, con iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale; pensioni di invalidità e vecchiaia; sussidi agli indigenti), ad avere un documento di viaggio e a circolare nel territorio dell’Unione Europea (ad eccezione di Gran Bretagna e Danimarca), all’istruzione pubblica, a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni, a contrarre matrimonio, a partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici e a ottenere la patente di guida.
Il titolare di protezione sussidiaria può accedere al lavoro ma con un contratto che non superi la durata del permesso di soggiorno, ha diritto al ricongiungimento familiare rispondendo a dei limiti di legge, all’assistenza socio-sanitaria, alla partecipazione degli alloggi pubblici e ad avere un documento di viaggio nel caso in cui non si possieda un passaporto.
Il titolare di protezione umanitaria può accedere al lavoro con in contratto che non superi la durata del permesso di soggiorno, ha diritto all’assistenza sanitaria e ad avere un documento di viaggio in caso di assenza di passaporto.
È necessario sottolineare che tutti i diritti su elencati, come la possibilità di contrarre matrimonio, di partecipare alle graduatorie degli alloggi pubblici o di ottenere la patente di guida, sono limitate dall’ottenimento della residenza italiana. I titolari di protezione spesso faticano a vedersi riconosciuta una residenza da parte dei comuni italiani, in special modo dai comuni dei grandi centri urbani. I motivi sono legati alla volontà della “non presa in carico” a livello socio-assistenziale dei rifugiati che facilmente rientrerebbero nelle fasce che i comuni sono tenuti a tutelare e ad assistere.
Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare i titolari di protezione sussidiaria e umanitaria devono rispondere a una serie di limiti legati: alla metratura dell’alloggio dove si dichiara la futura ospitalità dei familiari ricongiunti, al consenso del titolare dell’alloggio nel caso di un figlio minore di 14 anni e al reddito annuo che non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un familiare e che deve essere doppio se si chiedono due o tre ricongiungimenti e triplo se se ne chiedono quattro o più.
I familiari ammessi dallo Stato italiano al ricongiungimento sono:
Il riconoscimento del rapporto di parentela fra genitori e figli sta diventando sempre più problematico e chiama ormai in causa il Ministero degli Esteri, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) [27], le ambasciate, le sedi diplomatiche e consolari italiane nel mondo. È diventata consuetudine la richiesta, da parte dello Stato italiano, del test del dna per i figli dei titolari di protezione internazionale provenienti da paesi dove la produzione di documentazione di stato civile è insufficiente, inaffidabile o inesistente. Tale consuetudine è avallata da un decreto presidenziale [28] il quale stabilisce che “in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, […] le Rappresentanze diplomatico o consolari provvedono al rilascio di certificazioni […] sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati”. Il costo del test del dna è pari a 230 euro circa e, come riportato dal decreto, è completamente a carico dello straniero richiedente il ricongiungimento.
Anche per quanto riguarda il ricongiungimento del coniuge si sta assistendo alla creazione di nuove barriere e ostacoli. Sempre in relazione all’assenza o all’inaffidabilità dei documenti ufficiali prodotti dagli Stati di provenienza lo Stato italiano chiede a coloro che richiedono un ricongiungimento di contrarre nuovamente matrimonio presso un’Ambasciata italiana, cioè presso un’istituzione riconosciuta e produttrice di documenti ufficiali. Per esempio nel caso della Somalia viene preteso che il titolare di protezione internazionale si rechi in Kenia e lì faccia convenire il coniuge ancora residente in Somalia per contrarre matrimonio davanti ai funzionari italiani. Tutte le spese sono a carico del richiedente.
Sì e l’organo preposto a questa decisione è la Commissione Nazionale per il diritto di asilo di Roma.
La cessazione avviene quando:
La revoca avviene quando:
Anche lo stato di protezione sussidiaria può cessare o essere revocato secondo i motivi e criteri già descritti per il rifugiato politico. Per quanto riguarda la cessazione dello status in conseguenza al venir meno delle circostanze che hanno causato il riconoscimento è necessario dire che tale mutamento deve avere una natura così significativa da far ritenere che non possa più sussistere il rischio di danno grave in caso di rientro nel Paese di origine e che allo stesso tempo non sussistono altri gravi motivi di carattere umanitario che impediscano o rendano pericoloso tale rientro.
La decisione di cessazione e di revoca sia per i titolari di rifugio che per i titolari di protezione sussidiaria è presa sulla base di una valutazione esclusivamente individuale. Il titolare di protezione internazionale deve essere informato tempestivamente dell’avvio delle procedure e dei motivi che ne sono alla base in modo che esso possa intervenire a sua difesa ed eventualmente essere ascoltato in un colloquio.
Sì è un diritto riconosciuto e tutelato. Tale diritto non è ascrivibile solo al titolare di rifugio ma anche al richiedente protezione internazionale, al diniegato, se non sono decorsi 30 giorni dalla data di notifica, al titolare di protezione sussidiaria e umanitaria.
Lo Stato italiano ha stabilito un programma di ritorno volontario assistito [29] che dovrebbe prevedere: servizio di counselling, informazioni aggiornate sul paese di origine, assistenza per l’ottenimento di documenti di viaggio da parte delle autorità consolari preposte, organizzazione del viaggio e copertura delle spese fino alla destinazione finale, erogazione di un’indennità di prima sistemazione e di reintegrazione.
Non è possibile accedere al programma di rimpatrio se su colui o colei che lo richiede grava un provvedimento di espulsione.
NOTE
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