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Dossier Caritas 2011: le “criticità” del sistema di accoglienza/ 1

Il 21° “Dossier statistico immigrazione” della Caritas denuncia le “forti criticità” legislative e normative nel sistema d’accoglienza istituzionale per i rifugiati e i richiedenti asilo.

“Nonostante i tassi di riconoscimento della protezione internazionale dimostrino l’impegno dello Stato italiano a garantire una forma di protezione, l’effettivo riconoscimento sociale, politico e giuridico dei diritti acquisiti continua a rappresentare, anche nel 2010, una delle sfide più impegnative di cui lo Stato deve farsi carico. Non vi può essere effettiva protezione per coloro che fuggono dai conflitti, dalla sopraffazione e dalla tortura senza un’effettiva integrazione”. Lo afferma il 21° Dossier statistico immigrazione 2011 della Caritas romana (presentato nei giorni scorsi) in un’analisi dedicata ai “Richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” curata da alcuni operatori dell’Unhcr.

In sintesi, ecco le “forti criticità” emerse per l’ennesima volta nel 2010 secondo l’analisi :

  • Dopo il Cara, niente. E’ grave l’abbandono in cui versano i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria o protezione umanitaria) che, dopo l’uscita da un Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) non sono stati inseriti in un progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) per la carenza di posti disponibili:  per loro i servizi dei Comuni diventano la principale, se non l’unica forma di sostegno. Ma anche a livello comunale  rimane la difficoltà a ottenere la residenza anagrafica, il primo requisito per accedere ai servizi pubblici locali, in particolare all’assistenza sociale.
  • E il diritto alla salute? Se i richiedenti asilo sono esentati dal pagamento dei ticket sanitari (in quanto “assimilati” ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento), paradossalmente “non esiste un’anloga prescrizione generale in favore dei titolari di protezione internazionale, bensì diverse prassi nelle varie regioni”.
  • Migrante è (un po’) diverso da rifugiato. “La previsione di requisiti minimi di residenza pregressa in Italia quale condizione per godere di misure di assistenza (ad es. l’assegno sociale) rischia di compromettere l’effettiva parità di trattamento tra cittadini e rifugiati”. A questo proposito è necessario (sarebbe necessario) distinugere la situzione dei rifugiati rispetto a quella dei migranti economici: i primi, infatti, “sono stati costretti a lasciare il proprio Paese e pertanto non hanno elaborato un preciso progetto migratorio”.
  • Nelle maglie di Dublino. Molti titolari di protezione cercano di lasciare l’Italia. Non dovrebbe essere un grave problema in un’Europa “unita” e orgogliosa di libertà come quella di circolazione. Ma questi “titolari-migranti” rischiano di essere re-inviati nel nostro Paese a norma del regolamento Dublino II (lo conferma la ricerca Il diritto alla protezione realizzata nel 2010-2011 da Asgi, Caritas, Cespi, Communitas e Aiccre), trovando ai valichi aeroportuali “un’assistenza assai limitata e, comunque, dedicata solo ai casi ‘vulnerabili'”.

 

Due criticità riguardano inoltre i richiedenti asilo:

  • Ti accolgo per sei mesi… Il richiedente che non rientra nei casi per cui è prevista la permanenza nei Cara, “se non ha propri mezzi di sussistenza dovrebbe avere diritto all’accoglienza fino al momento della notifica della decisione da parte della Commissione territoriale competente. Purtroppo, nel 2010 secondo un’interpretazione restrittiva e non conforme alle norme comunitarie, il Governo italiano ha limitato in taluni centri l’accoglienza a un massimo di sei mesi, a prescinere dal fatto che fosse stata effettuata l’audizione del richiedente asilo da parte della Commissione”.
  • “Hai fatto ricorso? Aspetta e spera… ma non qui”. Il richiedente che si vede respinta la propria domanda di protezione (“diniego”), può fare ricorso in Tribunale. Per alcune categorie di richiedenti questo ricorso sospende automaticamente l’allontanamento dal territorio italiano. Ma non per i richiedenti che sono stati trattenuti nei Cara: questa limitazione, che impone loro di lasciare il Paese anche se il Tribunale non si è ancora espresso, desta preoccupazione, afferma la sezione “Richiedenti asilo e rifugiati” del Dossier Caritas, perché “riguarda i meri presupposti per i quali il richiedente è inviato al Cara (la mancanza di documenti d’identità o il fatto di essersi sottratto ai controlli di frontiera, ndr) e non ha nessun collegamento con il merito della domanda”, cioè con il fatto di essere una persona potenzialmente in diritto di ricevere protezione.

 

L’analisi dell’Unhcr non prende in  esame l’ “emergenza” 2011 seguita ai rivolgimenti della “Primavera araba” in Nordafrica. Nel nuovo Dossier statistico immigrazione ne affronta i problemi un contributo realizzato in collaborazione con lo Sprar (vedi “approfondimento” ad hoc su Vie di fuga).

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