Il Tribunale di Bologna, grazie al lavoro del CIAC e di alcuni avvocati, ha dato torto alla Questura e alla Prefettura di Parma, imponendo agli enti pubblici il rapido rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo e l’accesso all’accoglienza per i migranti a cui erano stati negati i diritti fondamentali.
Parma, estate 2022: arrivano in città, come del resto in altre città italiane, vari cittadini stranieri che non hanno avuto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo e di accedere all’accoglienza. La loro domanda ha trovato un vero e proprio muro di gomma da parte dell’amministrazione pubblica, che li ha costretti a vivere per strada per diversi mesi, creando gravi disagi.
Alla fine dell’estate, dal momento che la situazione non si sblocca, alcune di queste persone decidono di far sentire la loro voce: si stabiliscono davanti alla sede del CIAC in via Cavestro. L’associazione si fa subito carico della situazione, prima lanciando un appello all’accoglienza e poi promuovendo vari incontri con le istituzioni. Alcuni dei migranti trovano un’accoglienza temporanea ma la situazione rimane complessa.
Vengono anche coinvolti alcuni avvocati esperti di diritto dell’immigrazione e soci dell’ASGI. Attraverso di loro i migranti fanno ricorso contro la Prefettura e la Questura di Parma presso il Tribunale ordinario di Bologna.
Finalmente, oggi il CIAC ha dato notizia della sentenza: «Il Tribunale ha dato torto alla Questura e alla Prefettura – comunica l’associazione -, imponendo agli enti pubblici il rilascio, entro 20 giorni, di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo e l’accesso all’accoglienza per i migranti a cui erano stati negati i diritti fondamentali».
Spiega l’ente di tutela: «E’ una grande vittoria dei diritti. Il Tribunale ha chiarito che tutti i richiedenti asilo hanno diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e all’accesso all’accoglienza senza se e senza ma».
La sentenza di Bologna, fra le prime in Italia, è chiarissima nel decretare che è «illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione» e nell’obbligare l’ente pubblico «alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 20 giorni» e a garantire il diritto «ad accedere all’accoglienza per richiedenti asilo, entro il termine di 20 giorni».
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