Una circolare del ministero dell’Interno ha dato indicazioni importanti sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neo-maggiorenni nel SIPROIMI, cioè l’ex SPRAR: indicazioni che ora è utile diffondere fra gli operatori che lavorano con i MSNA, i responsabili dei servizi sociali e i magistrati minorili.
I ragazzi della Sea Watch, e tutti gli altri: che cosa aspetta i minori soli arrivati in Italia al tempo del decreto immigrazione e sicurezza, interrogatori della polizia a parte appena sbarcati?
Una circolare del ministero dell’Interno ai prefetti (come oggetto, il “D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 […] Profili applicativi” del 27 dicembre 2018) ha dato indicazioni importanti, fra l’altro, sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neo-maggiorenni all’interno del SIPROIMI (cioè l’ex SPRAR). A fare il punto della situazione, in queste settimane, è stata una scheda dell’unità Migrazione dell’ONG Intersos.
Possono accedere al SIPROIMI, si legge nella circolare, «i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, DL n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il SIPROIMI, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età».
Vale a dire, i MSNA richiedenti asilo neo-maggiorenni rimangono nel SIPROIMI fino alla definizione della loro domanda di protezione.
Inoltre, la circolare dà indicazioni sull’accoglienza dei neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni come previsto dall’art. 13 della legge 47/2017 (il cosiddetto “prosieguo amministrativo”). «Dalle indicazioni del Ministero – commenta l’unità Migrazione di Intersos – pare potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (che può durare al massimo fino ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, inclusi quindi i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che siano titolari di protezione umanitaria o che abbiano chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 286/98».
Il Viminale, puntualizza Intersos, non chiarisce se queste indicazioni si applicano anche ai MSNA che, per la carenza di posti nell’ambito del SIPROIMI, non vi siano stati inseriti quando erano ancora minorenni. L’ONG ricorda tuttavia che «in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, c. 5-bis del DL 113/2018, anche i MSNA richiedenti asilo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti qualora diventi disponibile un posto dopo che hanno compiuto 18 anni. Ogni diversa interpretazione, infatti, comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra MSNA che sono inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, che possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che, pur avendone per legge diritto, non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti una volta compiuti i 18 anni».
E un ragionamento analogo dovrebbe valere per i neo-maggiorenni in prosieguo amministrativo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età. Ancora Intersos: «Per ridurre l’incertezza riguardo a tali situazioni, si suggerisce di chiedere al Tribunale per i minorenni competente di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che i servizi sociali ai quali il MSNA viene affidato ai sensi dell’art. 13 legge 47/2017 dovranno assicurarne l’accoglienza del ragazzo preferibilmente nell’ambito del SIPROIMI».
Infine la CM del 27 dicembre chiarisce che i cosiddetti “centri FAMI” e i CAS per minori dovranno essere progressivamente chiusi, perché tutti i loro ospiti dovranno essere trasferiti nel SIPROIMI.
Intersos ritiene importante che gli operatori che lavorano con i MSNA, i responsabili dei servizi sociali e i magistrati minorili siano ben informati del contenuto della circolare.
2018, anno “record” per i MSNA sbarcati Il 2018 ha visto aumentare in termini relativi, nonostante il calo in numeri assoluti, la quota dei minori non accompagnati rispetto a tutti i migranti sbarcati in Italia. L’anno scorso infatti i MSNA sono stati 3.536 e hanno costituito il 15% di tutti gli sbarcati, «l’incidenza più alta del quinquennio considerato. Tale componente infatti è andata crescendo negli anni: i giovani giunti soli sulle nostre coste costituivano l’8% nel 2014 e 2015, per poi diventare il 13-14% nei due anni successivi» (ISMU, gennaio 2019). |
Gli arrivi via mare di MSNA in Italia (2014-2018)
Anno |
MSNA |
Totale sbarcati |
% MSNA |
2014 |
13.026 |
170.100 |
7,7 |
2015 |
12.360 |
153.842 |
8,0 |
2016 |
25.846 |
181.436 |
14,2 |
2017 |
15.779 |
119.369 |
13,2 |
2018 |
3.536 |
23.370 |
15,1 |
Fonte: elaborazione ISMU su dati Ministero Interno
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