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Operatore di accoglienza come Pubblico ufficiale? Una lettera del Coordinamento Nonsoloasilo

A distanza di più di un anno, torna alla ribalta la questione (mai risolta) delle notifiche degli atti e dei provvedimenti che dovrebbe essere svolta dagli operatori dei centri di accoglienza e non più da un funzionario statale. La rete piemontese Non solo asilo si è attivata scrivendo una lettera al Prefetto di Torino.

Come disciplinato dall’art. 11, comma 3, D. LGS. 25/08 (decreto procedure), modificato dal D.L. 27/2017 convertito nella Legge n. 46/2017, le notifiche degli atti e provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale dovrebbero essere effettuate presso il centro in cui il richiedente è accolto. Mezzo di trasmissione una PEC, contenente il documento informatico da notificare, spedita all’indirizzo PEC indicato dal gestore del centro. Così la legge che prevede anche che il centro di accoglienza debba indicare, oltre all’indirizzo PEC, anche il nominativo di un responsabile che rivesta la veste di pubblico ufficiale.

L’entrata in vigore della procedura era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017 (per approfondimenti tecnici) e dopo un anno la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, afferma la necessità di dare attuazione alla norma, appellandosi alle previsioni di legge non più rimandabili.

Il Coordinamento piemontese Non solo asilo a tal proposito scrive al Prefetto di Torino un documento volto a comunicare un’importanta presa di posizione, qui riassunta brevemente: “non riteniamo sia corretto che ci venga chiesto di farci carico delle notifiche dal momento che il ruolo e la funzione che per legge sono affidati agli operatori, e in maggior misura ai responsabili, dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo sono ben diversi” e rinforza il concetto ribadendo che “la figura dell’operatore (anche responsabile di struttura) non possa essere considerata sovrapponibile a quella di un pubblico ufficiale deputato a svolgere funzioni che, per necessità istituzionali, devono essere “super partes”.”

Leggi qui la circolare 8 agosto 2018 e la lettera del Coordinamento Non solo asilo

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